05 maggio 2022
Lo scorso 19 aprile, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emesso una circolare per portare a conoscenza gli addetti ai controlli su strada dei contenuti delle FAQ che, lo scorso mese di Marzo, sono state emesse dalla Commissione U.E sulle regole del Pacchetto mobilità 1.
In particolare, l’attenzione del Ministero si è rivolta principalmente alle FAQ sul cabotaggio, presenti in allegato alla circolare (all.2), con particolare riguardo:
- al periodo di raffreddamento di 4 giorni dal completamento del cabotaggio (FAQ n. 10);
- del modo in cui si tiene conto dei giorni festivi e dei fine settimana, per il calcolo dei periodi previsti dal Reg. 1072/2009 (FAQ n. 11);
- del come si calcola il periodo di 7 gg per lo svolgimento del cabotaggio, anche in presenza di più scarichi (FAQ 8 e 9).
Altri chiarimenti hanno interessato:
- il trasporto internazionale in entrata (FAQ 1,2,3).
Di particolare interesse è la FAQ n. 3 (II trasporto di container, pallet o imballaggi vuoti costituisce un trasporto internazionale?), alla quale viene fornita questa risposta: “Quando container, pallet o imballaggi vuoti sono trasportati nell’ambito di un contratto di trasporto (ad esempio una lettera di vettura) da uno Stato membro all’altro, il trasporto dovrebbe essere considerato come un trasporto di merci su strada per conto di un trasporto internazionale. Ciò è dovuto al fatto che, in tali casi, il trasporto dei contenitori vuoti, dei pallet o degli imballaggi è l’oggetto o costituisce parte integrante del contratto di trasporto. Reciprocamente, quando container vuoti, pallet o imballaggi non sono trasportati nell’ambito di un contratto di trasporto, il trasporto, in linea di principio, non dovrebbe essere considerato un trasporto. di merci su strada per conto terzi. Tuttavia, se tali contenitori, pallet o imballaggi vuoti sono di proprietà del trasportatore e se il trasporto internazionale soddisfa le condizioni per il trasporto per conto proprio di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 1072/2009, il trasporto dovrebbe essere considerato un trasporto internazionale in entrata e il trasportatore è autorizzato a effettuare trasporti di cabotaggio a seguito di tale trasporto internazionale.”
- Il concetto di “operazione di cabotaggio”. (FAQ dalla 4 alla 7). In questa sezione, si segnalano le FAQ n. 6 (Il trasporto di container, pallet o imballaggi vuoti costituisce un’operazione di cabotaggio?) e 7 (Quale veicolo deve essere preso in considerazione ai fini del trasporto di cabotaggio, nel caso di una combinazione accoppiata?). In particolare, nella FAQ n. 6 si chiarisce che il trasporto di container, pallet o imballaggi vuoti da vita al cabotaggio quando è accompagnato da una lettera di vettura; diversamente, se questi beni appartengono al trasportatore, non essendoci una lettera di vettura il cabotaggio non sussiste. Nella FAQ n. 7, invece, si afferma che in presenza di un complesso veicolare, ai fini del cabotaggio si prende in esame sempre il veicolo a motore, che deve essere lo stesso utilizzato per il trasporto internazionale in entrata nello Stato membro, mentre il rimorchio può essere sostituito. Anche il periodo di raffreddamento è riferito al veicolo a motore.
La circolare, inoltre, interviene sulle sanzioni che sono state elevate ad operatori comunitari nello svolgimento del cabotaggio in Italia, in quanto eseguite con veicoli a motore immatricolati in altri Stati membri e presi a noleggio senza conducente. Il Ministero ritiene che queste sanzioni siano illegittime, dal momento che alla luce della normativa comunitaria in vigore (il Regolamento 1072/2009, art. 4.3) e di quella nazionale (art. 84 cds), l’utilizzo di veicoli presi a noleggio senza conducente è ammesso anche nel cabotaggio alle condizioni stabilite nell’art. 84 cds.
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).