28 aprile 2021
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Il Ministro dell’interno con circolare indicata in oggetto – allegata – ha fornito indicazioni operative relativamente alla possibilità per un soggetto che abbia presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo con tachigrafo digitale, nelle more del rilascio della carta stessa.
Il Ministero ha osservato a riguardo che la carta registra l’attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 sui periodi di guida e riposo (allo stesso modo avviene con fogli di registrazione in caso di veicoli con tachigrafo analogico). Di conseguenza, il suo rilascio, non necessita di una verifica preventiva di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente (cosa che avviene invece per patente e CQC).
Per tali motivi, secondo il Ministero dell’Interno, non sussistono motivi ostativi che impediscono di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio.
Sussistendo comunque l’obbligo di documentare l’attività di guida, il Ministero ritiene che il conducente possa provvedervi utilizzando la procedura di registrazione manuale prevista dall’art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014, che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.
In ogni caso, quando la carta viene rilasciata deve essere obbligatoriamente utilizzata, quindi, un conducente potrà avvalersi della facoltà suindicata per un periodo non superiore a trenta giorni.
Si precisa, inoltre, che in caso di controllo da parte di organi di polizia stradale il conducente dovrà esibire:
- le registrazioni manuali;
- la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.
Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).