Autotrasporto: divieti di circolazione dei mezzi pesanti anno 2019

Il Ministero dei Trasporti ha diffuso sul proprio sito internet (www.mit.gov.it) il testo del D.M. 525 del 4 dicembre 2018, in allegato, contenente i divieti di circolazione per i mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton, in vigore sulle strade extraurbane nel corso del 2019. Il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 1° Gennaio p.v.

Il nuovo calendario presenta delle novità importanti sia sotto il profilo sistematico (con la presenza di articoli specifici dedicati alle varie tipologie di agevolazioni ed esenzioni dal divieto), sia a proposito dei contenuti, con una particolare attenzione alle agevolazioni per il trasporto intermodale e all’elencazione puntuale delle fattispecie alla base del rilascio delle autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga.

Il decreto si compone di 14 articoli, e tra le novità più importanti segnaliamo quelle relative ai seguenti temi:

  • Veicoli da/verso il porto di Genova (art.13).

Per i veicoli provenienti dal porto di Genova, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore; per quelli diretti al porto, invece, la fine del divieto viene anticipata di quattro ore.

  • Veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali (art. 6.1).

I veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale definiti dalla Legge 240/1990, e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica, che trasportino merci o unità di carico dirette  all’estero, beneficiano dell’anticipo di quattro ore della fine del divieto. Rispetto alle passate formulazioni, il nuovo decreto amplia la gamma degli interporti e terminal che fanno scattare questa agevolazione, la quale opera per la merce diretta:

  • agli interporti di rilevanza nazionale di Bari, Bologna, Catania, Cervignano (UD), Jesi (AN), Livorno, Marcianise (CE), Nola (NA), Novara, Orte (VT), Padova, Parma, Pescara, Prato, Rivalta Scrivia (AL), Torino, Vado Ligure (SV), Venezia, Verona;
  • ai terminal intermodali collocati in posizione strategica di Busto Arsizio (VA), Domodossola (VB), Melzo (MI), Milano smistamento, Mortara (PV), Portogruaro (VE), Rovigo, Trento, Trieste, Voltri (GE).
  • Veicoli impiegati in trasporti intermodale strada – mare (art.6.2).

 L’esenzione dai divieti di circolazione è stata prevista per tutti i veicoli impiegati in trasporti intermodali strade –mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime previste per il cd Marebonus (D.M.31 Dicembre 2007 e s.m.i.). Da notare che il Ministero, per questa tipologia di esonero, ha finalmente abbandonato il riferimento al Trasporto Combinato di cui al D.M. 15

Febbraio 2001 – che, per la precisione, presuppone che la tratta via mare coinvolga i porti di due Stati membri – a vantaggio dell’espressione “trasporti intermodali strada – mare”.

  • Trasporti combinati strada – mare e strada – rotaia (art. 6.6)

Rimane confermata l’esenzione dai divieti quando ricorrano le condizioni stabilite per questi tipi di trasporti dal sopra citato D.M. del 15 Febbraio 2001, tra cui quella legata alle percorrenze  chilometriche su strada, ossia massimo 150 Km in linea d’aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

  • Trattori isolati di massa superiore alle 7,5 ton (art. 6.5).

Il trattore di massa superiore alle 7.5 ton. che ha sganciato il semirimorchio per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, può circolare in una giornata di divieto al solo fine di fare rientro in sede. L’autista deve essere munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

  • Autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga (artt. 9 -11).

Rispetto al passato, il decreto regolamenta in maniera più puntuale i casi in cui è ammesso il rilascio dell’autorizzazione prefettizia alla circolazione in deroga. In particolare, l’art. 9 individua nove fattispecie, tra le quali:

  • il trasporto di prodotti agricoli diversi da quelli soggetti a rapido deperimento;
  • il trasporto di alimenti destinati agli animali da allevamento con veicoli diversi dalle autocisterne;
  • il trasporto di prodotti dell’industria a ciclo continuo, qualora i sistemi produttivi e l’organizzazione della filiera di distribuzione richiedano necessariamente l’immediato trasferimento di tali prodotti;
  • la circolazione di veicoli provenienti dall’estero, al solo fine di raggiungere delle aree attrezzate per la sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera;
  • altri casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza di trasporti di merci, necessarie a soddisfare emergenze particolari e specifiche.

Nella richiesta di autorizzazione (da presentare almeno 10 gg prima della data prevista per il trasporto, di norma alla Prefettura della provincia di partenza), il richiedente dovrà specificare il giorno o il periodo in cui intende circolare, che deve risultare limitato alle effettive esigenze e quindi, nei casi prima citati:

  • per i prodotti agricoli, il periodo previsto per la specifica campagna di raccolta;
  • per gli alimenti destinati agli animali, il periodo necessario a risolvere le criticità dell’approvvigionamento;
  • per i prodotti dell’industria a ciclo continuo, il periodo in cui tale produzione è prevista ininterrottamente;
  • per i veicoli provenienti dall’estero, la data precisa in cui è prevista l’effettuazione del trasporto;
  • per i veicoli nei casi di comprovata e assoluta necessità e urgenza, la data precisa per l’esecuzione del trasporto.

Il richiedente è inoltre chiamato ad indicare:

  • la targa del veicolo o dei veicoli, qualora necessari per la stess esigenze di trasporto, per i quali richiede l’autorizzazione;
  • la località di partenza e di arrivo, compresi i percorsi dove intende transitare, che devono essere specificati e comunque limitati;
  • la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura – tra le nove riportate all’art. 9 – , specificando le motivazioni che ne determinano il trasporto in regime di deroga.

Il Prefetto, a sua volta, ai sensi dell’art. 11 deve compiere una serie di verifiche, tra le quali:

  • la sussistenza dell’effettiva esigenza di circolazione in deroga ai divieti e delle fattispecie riportate all’art.9, tenuto conto delle specificità dei luoghi, del contesto, delle condizioni meteorologiche e climatiche;
  • l’impossibilità di eseguire il trasporto nei giorni di non vigenza del divieto;
  • la compatibilità del trasporto in deroga con le caratteristiche delle infrastrutture stradali interessate e con le condizioni di traffico previste sulla rete stradale.

Quanto al contenuto (art.11.3), l’autorizzazione deve riportare tra l’altro:

  • l’arco temporale di validità, che deve essere strettamente limitato alle esigenze di trasporto;
  • la località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi individuati per garantire le migliori condizioni di sicurezza della circolazione sulla base delle caratteristiche delle strade e alla situazione di traffico, specificando eventualmente le strade o le aree dove non è permesso circolare in deroga;
  • la tipologia di merce, prodotto o attrezzatura autorizzata al trasporto;
  • la specifica, nelle lavorazioni a ciclo continuo, che i veicoli possono circolare scarichi solo se ciò è legato ad un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Sempre per le autorizzazioni legate a  queste lavorazioni, l’art.11.4 prevede la possibilità di più rinnovi, in ogni caso non oltre la fine dell’anno solare.

In merito alle singole giornate di divieto (art.2), nel rinviare alla lettura del provvedimento ministeriale per conoscere le date, evidenziamo le seguenti novità:

  • è stato eliminato il divieto in corrispondenza del martedì dopo le festività pasquali, per cui nella giornata del 23 Aprile i camion potranno viaggiare;
  • per quanto riguarda l’esodo estivo: è stato eliminato il divieto in coincidenza con l’ultimo sabato del mese di Giugno (nel 2018, in vigore dalle 8 alle 16), per cui Sabato 29 Giugno non sono previste limitazioni alla circolazione;
  • per il mese di Agosto: il divieto per il primo Venerdì (quest’anno, 2 Agosto) avrà inizio dalle 16 (anziché dalle 14, come nel 2018), per terminare alle 22; è stato inserito un divieto il secondo Venerdì (9 Agosto, 16 – 22), mentre a Ferragosto (Giovedì 15) il divieto avrà inizio alle ore 7 (anziché dalle 8, come quest’anno) per terminare alle 22;
  • per il mese di Dicembre, è stato introdotto un divieto il giorno 24 (Martedì), dalle 9 alle 14.

Rimane confermato che:

  • nelle domeniche di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, la circolazione sarà vietata dalle 9 alle 22;
  • nelle domeniche di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, la circolazione resterà interdetta dalle ore 7 alle 22.

Per quanto riguarda i divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R (art. 12), essi interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nelle seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni Sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 25 maggio all’8 settembre 2019. Questo divieto si applica in ragione della merce trasportata, per cui prescinde dalla massa complessiva del veicolo (interessando, quindi, anche i trasporti eseguiti con mezzi di massa inferiore alle 7,5 ton).

Peraltro, in deroga a quanto sopra, il trasporto delle merci pericolose di classe 1 e 7 è consentito con veicoli di massa non superiore alle 7,5 ton, nelle seguenti fattispecie:

  • trasporto nei casi di esenzione parziale o totale individuati nelle sottosezioni 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.6, 1.7.1.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al cap. 3.3, allegato A ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità limitate, ai sensi del cap. 3.4, allegato A dell’ADR;
  • trasporto di merci imballate in quantità esenti, ai sensi del cap. 3.5, allegato A dell’ADR.

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram