Autotrasporto. ART. Contributo 2022. Primo versamento entro il 29 aprile

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L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) ha reso pubblica sul proprio sito internet la delibera n. 181 del 16 dicembre 2021 (https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-181-2021/), con la quale ha comunicato misura e modalità di versamento del contributo al funzionamento dovuto alla medesima Autorità nel 2022.

A tal fine, il versamento va fatto:

  • per i 2/3 dell’importo entro il 29 aprile 2022;
  • mentre la parte restante (il residuo terzo) va versata entro e non oltre il 28 ottobre 2022.

Le ulteriori istruzioni sulle modalità di versamento saranno diffuse dall’ART sul proprio sito internet www.autorita-trasporti.it

Proseguendo sulla falsariga delle altre delibere, anche l’ultima include tra gli obbligati (art.1, comma 1, lett. l), coloro che svolgono servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”, individuando poi gli stessi in via presuntiva (art.1, comma 2), nelle “imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2021, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi ovvero trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi”.

Peraltro, come evidenziato nelle premesse della delibera, il fatto che si tratti di una presunzione fa si che il contributo non sia dovuto quando l’azienda, benché abbia in disponibilità mezzi di massa superiore a 26 ton, non svolga il servizio di trasporto in connessione con le suddette infrastrutture (autostrade, porti, ecc..).

Per quanto riguarda i Consorzi e la sub-vezione:

  • Per i Consorzi, l’art. 1, comma 4 della delibera stabilisce che “In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all’assolvimento dell’obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.”
  • Per la subvezione, invece, l’art.2, comma 8 prevede che dal totale dei ricavi vadano esclusi i proventi derivanti da “…(ii) svolgimento, in qualità di sub-vettore, di prestazioni di subvezione, a patto che vengano documentate e che il contributo venga corrisposto da altro operatore soggetto a contribuzione.”

Quanto all’ammontare del contributo, la novità rilevante è l’aumento della soglia di esenzione legata al fatturato, passata a 5 mln € (dai 3 mln € degli ultimi due anni).

Ciò comporta – ferma restando l’aliquota dello 0,6 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera – che l’ammontare minimo del contributo (al di sotto del quale si è esenti) è ora di 3.000 € (dai 1.800 € degli ultimi due anni).

Per fatturato (art.2.2) continua ad intendersi “l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”.

Dal totale dei ricavi vanno escluse una serie di voci (art.2.3), tra cui quelli conseguiti per attività svolte all’estero.

Inoltre (art. 2.5), dal totale dei ricavi vanno esclusi:

“(i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall’addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto

Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel nostro Stato (art 2.4), “il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.”

Sempre entro la stessa scadenza del 29 Aprile, l’art. 3 della delibera prescrive l’obbligo per il legale rappresentante dell’impresa (o, per le imprese non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione nel nostro Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta), con fatturato superiore a 5 mln € (al netto di eventuali esclusioni, scomputi o partecipazione a consorzi), di dichiarare all’ART i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico reso disponibile dalla stessa Autorità, dando notizia a quest’ultima dell’avvenuto versamento.

Sempre gli stessi soggetti, laddove invochino delle esclusioni relativamente al fatturato, sono chiamati a sottoscrivere e depositare un prospetto analitico per dettagliarle meglio.

Peraltro, l’art. 3.2 prevede che qualora le esclusioni superino il 20% del fatturato e quest’ultimo, al lordo degli scomputi, sia pari o superiore a 10 mln €, occorrerà produrre un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale di riferimento dell’impresa. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, o l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 37 del d.l 201/2011 (sanzione pecuniaria pari all’1% del fatturato).

Va segnalato inoltre che sempre l’ART, con delibera n. 26 del 9 Febbraio u.s (che alleghiamo), ha autorizzato la richiesta alla Guardia di Finanza “dei dati relativi al volume d’affari dichiarato ai fini IVA per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019 dagli operatori economici eroganti servizi di trasporto sul territorio nazionale che si sono sin qui sottratti all’obbligo dichiarativo in relazione alle annualità contributive 2019, 2020 e 2021”.

La richiesta “sarà di volta in volta formalizzata a cura del dirigente responsabile dell’Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento, con la trasmissione degli elenchi delle imprese da sottoporre alla verifica degli obblighi dichiarativi, suddivisi per settore di attività”.

Quanto al mancato o parziale pagamento del contributo nelle scadenze sopra indicate, comporta l’avvio della procedura di riscossione anche coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre all’applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Si fa riserva di tornare sul tema in presenza di nuovi sviluppi.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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