Autotrasportatori: deduzioni forfetarie per spese non documentate

 

Con un comunicato stampa del 19 luglio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti gli importi delle misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) riconosciute a favore degli autotrasportatori, riguardanti il periodo d’imposta 2018.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) si tratta di una deduzione forfetaria per spese non documentate nella misura di 48 euro che spetta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione parti al 35% (16,80 euro) di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.

L’Agenzia delle entrate con un proprio comunicato fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, specificando che la deduzione forfetaria 2019 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli dichiarativi Redditi 2019 Pf e Sp, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

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