27 marzo 2020
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L’Agenzia delle entrate, con due recenti Risoluzioni (12/E del 18 marzo e 14/E del 21 marzo scorso), è intervenuta per fornire un elenco aggiornato, a livello indicativo, delle attività che possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi.
Come è noto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.