11 ottobre 2019
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La Camera di commercio internazionale (ICC) ha pubblicato la versione definitiva degli Incoterms 2020, ufficialmente in vigore dal 1° Gennaio 2020. Contrariamente alle aspettative messe in risalto da versioni ufficiose o pubblicazioni sul tema le novità sono state più contenute del previsto, in particolare in riferimento al termine più diffuso, la clausola EXW, pienamente confermata. Ad ogni modo, sebbene la decorrenza del novo aggiornamento sia stata fissata al 1° del nuovo anno, la ICC ha specificato che gli operatori possono anticipare l’uso della versione 2020 o, differentemente, continuare ad usare la versione precedente con esplicito riferimento nel contratto. Di seguito si riportano più nel dettaglio le conferme e le modifiche apportate.
Come già anticipato, elemento di assoluto rilievo consiste nella permanenza integrale della clausola EXW, termine che inizialmente si pensava dovesse addirittura essere eliminato o per lo meno modificato in larga misura. Ricordiamo che con tale clausola i costi e i rischi del trasporto sono a carico dell’acquirente anche durante il tragitto delle merci nel paese del venditore; termine quindi a prima vista vantaggioso per quest’ultimo, che si libera della totalità delle responsabilità e degli oneri ad eccezione dell’assistenza al compratore nell’ottenimento dei documenti necessari alla transizione nel paese di esportazione o di transito, ma che tuttavia presenta particolari insidiosità a livello fiscale quali:
- Problematiche relative all’ottenimento del visto uscire doganale;
- La prova della cessione intracomunitaria;
- La modalità di compilazione delle dichiarazioni doganali e dei documenti accessori;
- L’identificazione dell’esportatore non stabilito nel territorio o, ancora, l’identificazione del titolare di eventuali autorizzazioni o licenze.
I consigli dell’ICC sull’utilizzo di tale resa non sono comunque mancati precisando la stessa che sarebbe preferibile limitare l’uso di questa clausola al solo commercio e consigliando invece la resa FCA, nella quale obbligazioni e costi di sdoganamento sono a carico del venditore.
In riferimento a quest’ultimo termine occorre evidenziare l’aggiunta di un elemento di novità: venditore e acquirente possano concordare che quest’ultimo richieda al proprio vettore di 6 consegnare al primo la polizza di carico una volta che la merce è stata caricata sulla nave, così da rendere possibile l’emissione della lettera di credito.
Nessun stravolgimento per il DDP che rimane invariato, tuttavia si evidenzia invece il cambio che ha toccato il DAT e che dal 1° gennaio assumerà la denominazione di DPU (Delivered at place unloaded): la consegna non dovrà più avvenire necessariamente presso un terminal portuale potendo andare bene anche qualsiasi altro luogo purché la merce venga scaricata.
Ancora novità per FCA, DDP e DAP nei limiti in cui si consente alle parti di provvedere da sé al trasporto, a differenza della precedente versione in cui doveva essere realizzato da un vettore terzo. Infine la clausola CIF, che nella precedente versione prevedeva uno standard assicurativo minimo identificato in fascia C (a copertura cioè di un limitato numero di rischi), nella nuova versione è munito di uno standard innalzato, grazie all’ associazione con la clausola all risk di fascia A, la quale reca maggiore protezione, ma anche maggiori costi.