Agenzia delle Dogane – Chiarimenti sui nuovi obblighi, per i titolari dei cd. impianti minori di distribuzione carburante in area privata

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L’Agenzia delle Dogane ha diffuso la circolare n. 47 del 3 dicembre 2020, che contiene importanti chiarimenti sui nuovi obblighi che saranno in vigore dal prossimo 1 Gennaio p.v, nei confronti:

  • degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi;
  • degli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi e fino a 25 metri cubi.

In particolare, detti obblighi che scatteranno dal 1 Gennaio p.v, sono rappresentati:

  • dalla comunicazione di attività da inviare all’Ufficio delle dogane competente per territorio, ai fini del rilascio del codice identificativo dell’impianto (vedi nota prot. 227 del 1 giugno u.s: https://bit.ly/2JtfDRz );
  • dalla tenuta in forma semplificata dei registri di carico e scarico, con le modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 27.12.2019 (vedi nota prot. 12 dell’8 gennaio u.s: https://bit.ly/37vCzaE ).

La nota delle Dogane approfondisce una serie di aspetti legati a questi adempimenti, per cui se ne consiglia la lettura. In questa sede evidenziamo i seguenti:

  • la comunicazione di attività non obbedisce a finalità di tipo fiscale, bensì a quella di “censire” gli esercenti di impianti minori in attività;
  • gli apparecchi di distribuzione collegati a serbatoi di capacità pari o inferiore a 5 metri cubi (ma lo stesso vale per i depositi per uso privato di capacità pari o inferiore a 10 metri cubi), non devono sottostare a nessuno di questi obblighi;
  • gli impianti minori si caratterizzano per l’ubicazione (aree non aperte al pubblico), la finalità (il carburante è consumato per usi propri dell’esercente, e non è destinato alla rivendita) e caratteristiche tecniche (presenza di pistole erogatrici); inoltre, a differenza degli impiantistradali, non occorre la presenza di un sistema di valorizzazione in euro del carburante rifornito.

Pertanto, si configurano come tali – e quindi soggetti agli obblighi in esame – anche gli impianti di rifornimento dei veicoli destinati al trasporto merci o persone, e di macchine operatrici e mezzi non abilitati alla circolazione su strada. Diversamente, non ricadono nei nuovi obblighi gli impianti mobili di distribuzione carburanti, non avendo un luogo stabile di ubicazione;

  • Nella comunicazione di attività (di cui ancora non esiste un format a livello nazionale), l’esercente l’impianto minore titolare/rappresentante legale della ditta riporta una serie di informazioni:
  • i propri dati anagrafici, il domicilio e il codice fiscale;
  • gli estremi identificativi della ditta ovvero la denominazione o ragione sociale, sede legale, P.Iva o codice fiscale, indirizzo PEC;
  • dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
  • il numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale (ad es., certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori);
  • la modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero la descrizione del sistema di tenuta di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi dei prodotti stoccati presso l’impianto, e consumati nello svolgimento dell’attività (di trasporto); le modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti;
  • Una volta verificata la regolarità formale della comunicazione, l’Ufficio delle dogane attribuisce il codice identificativo dell’impianto minore, fatta salva la facoltà, da parte dello stesso Ufficio, di eseguire preventivamente un sopralluogo per verificare lo stato reale dell’impianto;
  • In presenza di più apparecchi di distribuzione nella stessa area privata ed intestati alla stessa ditta, essi sono soggetti ad un’unica comunicazione. Per verificare se vi sono obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, si procederà alla somma delle capacità di stoccaggio dei singoli impianti. Anche le movimentazioni sono contabilizzate nello stesso registro;
  • La nota prevede poi due importanti facilitazioni, soprattutto nella prima fase di applicazione dell’obbligo di comunicazione attività:
  • L’esercente che ha richiesto il rilascio della documentazione di natura non tributaria per la messa in funzione dell’impianto (fondamentalmente, si tratta della richiesta dell’autorizzazione comunale all’installazione e della verifica antincendio), in attesa che ciò avvenga può comunque ottenere il codice identificativo, informandone l’Ufficio delle dogane nella comunicazione inviata;
  • Tenuto conto dell’elevato numero di operatori chiamato ai nuovi adempimenti e della situazione emergenziale in atto, l’esercente che presenti tempestivamente la comunicazione di attività ma che non riceva subito il codice identificativo, può continuare ad avvalersi dell’impianto minore, garantendo l’osservanza delle modalità prestabilite di tenuta del registro di carico e scarico.
  • Quanto alla tenuta in forma semplificata del registro di carico e scarico, esso è ricavabile dai dati rilevati all’interno delle contabilità aziendali (art.2 del provvedimento ag. dogane del 27.12.2019). Pertanto, non esistono modelli predefiniti da approntare dalle ditte né si fa ricorso, prima dell’uso del registro, alla fase di vidimazione da parte dell’Ufficio territoriale delle dogane. Il registro di c/s è tenuto secondo le modalità descritte nella comunicazione di attività (specificando se nel sistema elettronico dell’esercente, ovvero in forma cartacea) ed è custodito presso l’impianto; ha validità illimitata fino alla cessazione dell’attività (comma 2). Pertanto, all’inizio di ogni esercizio annuale, non è richiesto un nuovo rilascio o alcuna altra attività da parte dell’esercente o dell’Ufficio dell’ADM;
  • Quanto alle modalità di registrazione, la prima – con valenza fiscale – di ciascuna sezione è quella riferita al 1 gennaio 2021, e la giacenza iniziale del prodotto stoccato è rilevata in autonomia dall’esercente. Dal lato del carico, l’esercente procede a singole registrazioni per ogni e-DAS (o DAS cartaceo) pervenute entro le ore 9.00 del giorno lavorativo successivo a quello dove il prodotto è stato preso in consegna presso l’impianto. Dal lato dello scarico, per ogni sezione le scritture sono fatte con cadenza settimanale e in via cumulativa, ovvero indicando i quantitativi dei distinti prodotti complessivamente scaricati nel periodo. E’ tuttavia facoltà dell’esercente fare registrazioni con frequenza maggiore.
  • entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli esercenti degli impianti minori devono trasmettere all’Ufficio delle dogane, a mezzo PEC, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, quali desunti dal registro di carico e scarico;
  • Il registro di c/s, le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto, le relative fatture di acquisto ed i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione, sono conservati dall’esercente presso l’impianto minore per i cinque anni successivi a quello a cui il registro si riferisce.

 


Per maggiori informazioni contattare Maria Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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