Adeguamento della normativa sui pesi e dimensioni, per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni

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Si fa seguito alla Circolare FIAP — n. 262 del 6 Agosto u.s, disponibile al seguente link httDS’  //bit.lv/3zMD4cu dove abbiamo dato notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 185 del 4 Agosto) del decreto MIMS del 20 Luglio u.s, sul recepimento in ltalia delle modifiche alla direttiva europea 96/53/CE sui pesi e le dimensioni dei veicoli pesanti (cat. N2 e superiore), a seguito delle piu recenti normative europee (Regolamento U.E 2019/1242 e decisione U.E 2019/984) in materia di veicoli alimentati con combustibili alternativi e veicoli a zero emissioni.

Per ragioni di ordine tecnico (mancata registrazione del decreto del 20 luglio u.s da parte della Corte dei Conti, e indicazione di una data errata), il dm di cui sopra é stato annullato per essere sostituito da un nuovo provvedimento ministeriale (decreto 19 Luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti l’11 Agosto u.s), dall’identico contenuto.

Ne ha dato notizia il MIMS, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 Settembre u.s. disponibile al seguente link: https:llbit.ly/3uqqk3z

Riportiamo pertanto il commento al provvedimento, gia oggetto della circolare FIAP — n. 262 del 6 Agosto u.s.:

In tal senso, il decreto interviene sul d.m del 6 aprile 1998 (gia modificato nel 2017 con altro decreto del 6 aprile — vedere nota prot. 140/2017 del 13 giugno 2017 – httDS’  //bit.lv/39FZoSk ), introducendo  delle tolleranze rispetto al peso massimo autorizzato per tenere conto della tecnologia richiesta per i veicoli sopra indicati.

In particolare, l’allegato 1 al dm del 6 aprile 1998, viene cosi modificato:

  • Nella seconda colonna dei punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, é aggiunto questo periodo: “Nel caso di combinazioni di veicoli, compresi i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni per un massimo di 1 tonnellata e 2 tonnellate rispettivamente”:
  • Al punto 2.3.1, seconda colonna, é aggiunto questo periodo: “Veicoli a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 18 tonnellate e incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 2 tonnellate”;
  • Al punto 2.3.2, terza colonna, é aggiunto questo periodo: “Veicoli a tre assi a zero emissioni: il peso massimo autorizzato di 25 o 26 tonnellate quando l’asse motore é munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti a livello dell’Unione ai sensi dell’allegato II, oppure quando ciascun asse motore e munito di doppi pneumatici e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9, 5 tonnellate, é incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a zero emissioni per un massimo di 2 tonnellate”:
  • II riferimento agli autobus di linea a tre assi, viene invece interamente sostituito da quello agli autosnodati a 3 assi (massa massima 28 ton, aumentata di 1 o 2 ton, rispettivamente, per quelli alimentatati con combustibili alternativi e per quelli a emissioni zero)

Il testo del decreto é disponibile al seguente link httDSl//bit.lv/3kM8oeX


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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