Dati sanitari. Proroga al 9 marzo 2016 per l’opposizione all’uso degli stessi ai fini della dichirazione precompilata

Come noto, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i relativi dati entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, per la predisposizione del mod. 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 26 gennaio 2016 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata formalizzata la proroga al 9 marzo 2016 del termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2015 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (730/2016).
Modificando quanto già inizialmente previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 luglio 2015 n. 103408, nel periodo dal 10 febbraio al 9 marzo prossimi, i contribuenti potranno esercitare la propria eventuale opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, da parte del Sistema tessera sanitaria, in relazione ad ogni singola voce, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema TS (www.sistemats.it), ferma restando la possibilità di inserire “manualmente” dette spese in dichiarazione dei redditi per fruire della relativa detraibilità / deducibilità.
Qualora non venga esercitata l’opposizione di cui sopra, il Sistema tessera sanitaria, a partire dal 10 marzo 2016, metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi che li utilizzerà per la predisposizione della c.d. dichiarazione precompilata. Con l’occasione si rende noto inoltre che, con il comunicato stampa dello scorso 21 gennaio, era stata inoltre annunciata la proroga dal 31 gennaio al 9 febbraio 2016 del termine per inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie del 2015, da parte:
– degli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
– delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.

Tale proroga dovrà però essere formalizzata da un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, che modifichi il decreto del 31 luglio 2015.

Si precisa inoltre che sulla raccolta dei dati relativi alle spese sanitarie è intervenuto anche il Garante Privacy che, stando a quanto riportato recentemente dal Quotidiano Sanità (www.quotidianosanita.it), ha inviato a medici e farmacie una lettera con alcuni chiarimenti, chiedendone la massima diffusione.

A tal fine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, l’assistito può opporsi alla trasmissione dei dati al momento dell’erogazione della prestazione chiedendo oralmente a medico o struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione deve essere conservata anche da medico/struttura sanitaria.

Per quanto riguarda lo scontrino parlante, l’opposizione alla trasmissione dei dati determina, da parte del soggetto che rilascia lo scontrino, la mancata indicazione sullo stesso del codice fiscale indicato sulla tessera sanitaria (in questo caso, evidentemente, non sarà più possibile fruire della relativa detrazione fiscale).

Si precisa infine che l’Agenzia non può accedere al dettaglio delle singole spese degli assistiti, ma solo a dati automaticamente aggregati dal MEF in base alle predefinite macro tipologie di spesa.

Gli intermediari abilitati (professionisti e CAF), previa delega, possono poi accedere unicamente al totale delle spese sanitarie detraibili.

La consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute è quindi consentita solo all’assistito sul sito del Sistema TS.

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