Obblighi informativi sui contributi pubblici – L. 124/2017 e ss.mm.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.
I soggetti beneficiari, comprese le imprese, che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. – devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.
Per contributi e finanziamenti pubblici si intende: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.
A titolo meramente indicativo si richiamano, quali soggetti erogatori:
- le amministrazioni statali, quelle degli altri enti territoriali, e dei loro consorzi e associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali;
- gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico ex lege, quelle controllate o partecipate alle condizioni previste, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000 e attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o d’indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- i soggetti con esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. In base all’art. 3, comma 6-bis, DL n. 73/2022, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento e’ quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Ai sensi del comma 125-quinquies, come modificata dall’art. 8 della Legge 160/2023, la registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione, posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis.
Si invitano tutti i soggetti comunque interessati a prendere conoscenza del testo, che qui si allega, come vigente e comprensivo delle modifiche effettuate nell’ambito dell’articolo 1, comma 125 e seguenti della Legge n.124/2017, concernenti gli obblighi di pubblicità da parte dei beneficiari di contributi/finanziamenti pubblici.
Legge n. 124/2017 come modificata. Testo coordinato
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, le seguenti sanzioni.
In particolare: (dall’1.01.2020) una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all’art. 125-ter della stessa legge, l’applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti
In relazione ai soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa e che non dispongano di un sito internet aziendale proprio, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui sopra, si riportano i riferimenti dei contributi ricevuti, segnalatici dalle imprese beneficiarie.
Per ulteriori nominativi o ulteriori dettagli sul contributo è possibile consultare il sito del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) al link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx