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Settore - Edilizia

  • Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024

    La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

    12 febbraio 2025


  • Tesserini di riconoscimento: legge n. 203/2024

    La nota n. 656 del 23 Gennaio 2025 dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ha affrontato il tema dei tesserini di riconoscimento. La legge 17 dicembre 2024, n. 203, recante "Disposizioni in materia di lavoro" ha modificato l'art. 304, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008, prevedendo l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, cd. Decreto Bersani (conv. dalla L. 248/2006). Le disposizioni di legge abrogate introducevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. I predetti obblighi sono, però, già contenuti nel d.lgs. n. 81/2008: • ¬Comma 8 dell'articolo 26 è previsto che: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro"; • ¬Comma 3 dell'articolo 20: "I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto"; • ¬Articolo 21, comma 1, lett. c: "I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto". Di conseguenza, con l'abrogazione delle norme relative al tesserino di riconoscimento previste dal cd. Decreto Bersani, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, inclusi i cantieri temporanei e mobili, trovano applicazione le seguenti disposizioni: • il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, è sanzionato dall'art. 55, comma 5, lett. i) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 59, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008. Qualora effettui la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, i medesimi obblighi gravano in capo al lavoratore autonomo, al quale si applicano le seguenti disposizioni: • il lavoratore autonomo che non si munisce di un'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c, è sanzionato dall'art. 60, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008; • il lavoratore autonomo che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, comma 3, è sanzionato dall'art. 60, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

    12 febbraio 2025


  • Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo

    Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

    11 febbraio 2025


  • Cassazione Penale – Pos non abbligatorio per le forniture di calcestruzzo

    Con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere. Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS. Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che "affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato". A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte. Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.

    11 febbraio 2025


  • Settore edile: pubblicate le nuove tabelle ministeriali del costo del lavoro a livello provinciale

    Pubblicato il Decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 con le nuove tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia per operai e impiegati

    06 febbraio 2025


  • CCNL Edilizia ANCE: prima intesa sul rinnovo - Settore industria

    Le parti sociali dell’edilizia (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, FenealUil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), in data 28 gennaio, hanno sottoscritto una ipotesi di chiusura della parte salariale del CCNL industria e cooperative dell’edilizia.

    31 gennaio 2025


  • Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2024

    Fornite dall'Inps, con la circolare n. 93/2024, le indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell'11,50% per l'anno 2024

    18 novembre 2024


  • Riduzione contributiva dell’11,50% per l’anno 2024 - Aziedne edilizia

    Fornite dall'Inps, con la circolare n. 93/2024, le indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell'11,50% per l'anno 2024

    18 novembre 2024


  • Patente a crediti nei cantieri

    Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    02 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

  • Patente a crediti nei cantieri

    Per opportuna conoscenza e documentazione provvediamo ad inoltrare, in allegato alla presente, il testo del Decreto attuativo della patente a crediti, in via di pubblicazione, che ci è stato trasmesso dall’ANCE, con il quale sono state definite le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l’assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si ricorda che la disciplina della patente a crediti è contenuta nella legge 24 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. “Decreto PNRR”), in vigore dal 1° maggio 2024 (vedi nostra comunicazione n 238 del 7 marzo 2024). Il sistema della patente a crediti entrerà in vigore dal 1 ottobre 2024 e sarà obbligatoria per tutte le aziende indipendentemente dal CCNL applicato che operino nei cantieri temporanei o mobili. Nel trasmettere la nota illustrativa predisposta dall’ANCE, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

    02 agosto 2024

    Risorse umane e relazioni sindacali | Edilizia | Edilizia Opere Lavori Pubblici

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