Transizione 5.0 – Pubblicazione nuove FAQ

17 aprile 2025

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In data 10/04/2025 il Mimit ha pubblicato un ulteriore aggiornamento delle FAQ relative a Transizione 5.0.

Le nuove FAQ sono soprattutto relative alla procedura semplificata introdotta per il beni 2025, e aggiornano alcune FAQ già precedentemente pubblicate.

Le nuove FAQ sono le seguenti:

  • FAQ n. 4.23 sulla procedura semplificata, riguardante il passaggio da STAGE I a STAGE V per gli attivi ex articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), di cui al DM 24 Luglio 2024;
  • FAQ n. 4.24 che fornisce chiarimenti sull’applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati.
  • FAQ n. 4.25 sulla procedura semplificata nel caso di beni acquistati inizialmente in leasing e successivamente riscattati;
  • FAQ n. 6.11 sulla possibilità di accedere ai benefici del Decreto CACER e TIAD per gli impianti di autoproduzione (criteri per autoconsumo diretto ed autoconsumo a distanza).

Le FAQ modificate riguardano invece:

  • FAQ n. 6.4 la determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo;
  • FAQ n. 8.6 sulla cumulabilità del credito d’imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee.

Tra gli aspetti di maggior rilievo si segnala l’indicazione dei criteri di calcolo della procedura semplificata e la modifica delle indicazioni sulla cumulabilità.

Procedura semplificata (FAQ 4.24)

“La procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, consente di determinare i consumi energetici riferibili al bene da sostituire nella situazione ex ante direttamente dai dati di consumo del bene nuovo da inserire nel processo interessato dall’investimento, assumendo che il bene da sostituire consumi il 5% in più del bene nuovo.

Analiticamente, il valore dei consumi energetici del bene da sostituire si ottiene, in riferimento al processo produttivo, dividendo per 0,95 il valore riferito al bene nuovo. In tal senso, ai fini della stima dei consumi energetici nella situazione ex ante del bene da sostituire, non è quindi necessario effettuare misurazioni dirette con strumenti di misura adeguati e/o analisi dei carichi energetici basate sui dati di targa della/e macchina/e; ferma restando, comunque, la facoltà dell’impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%.

Si specifica che la norma non fissa alcun vincolo tecnologico (fermo restando quanto previsto dalla FAQ 4.19), di potenza, e tipologia tra il bene obsoleto e quello nuovo. Si precisa, inoltre, che il bene sostituito deve essere dismesso e non occorre rottamarlo.Resta ferma la necessità di redigere le certificazioni ex ante ed ex post e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio”.

La FAQ continua riportando 3 esempi di calcolo:

  • sostituzione di un bene autonomo obsoleto;
  • sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti in un’unica linea produttiva;
  • sostituzione di beni obsoleti e non obsoleti in più processi produttivi.

Cumulabilità (FAQ 8.6)

“Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico di cui all’art. 10 del Decreto attuativo, al residuo 40% dei costi.

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare. “

Tutte le FAQ pubblicate relative alla misura sono disponibili al link https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0#faq

Le FAQ sono in continuo aggiornamento.


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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