Lavoratore disabile – Discriminatorio applicare il periodo di comporto ordinario

13 gennaio 2025

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L’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili ai lavoratori con disabilità costituisce discriminazione indiretta, in quanto non tiene conto dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili. Così ha deciso la Corte di Cassazione con ordinanza n. 170 del 7 gennaio 2025.

Il contenzioso ha origine dal licenziamento di un lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto ordinario, il medesimo previsto per le persone prive di disabilità.

La Cassazione, con la sentenza in commento, traccia i confini entro i quali deve operare il datore di lavoro nel considerare il periodo di comporto del lavoratore disabile.

Innanzitutto l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto previsto per il lavoratore non disabile al lavoratore che si trovi in condizione di disabilità, costituisce discriminazione indiretta perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, «trasmuta il criterio apparentemente neutro del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, in quanto in posizione di particolare svantaggio».

In secondo luogo, se il datore è a conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore o può conoscerlo con l’ordinaria diligenza, ha onere di acquisire, prima di procedere al licenziamento, informazioni circa l’eventualità che le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità «al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli imposti dall’art. 3, comma 3-bis Dlgs 216 del 2003, la cui adozione presuppone interlocuzione ed il confronto tra le parti che costituiscono una fase ineludibile della fattispecie complessa del licenziamento de quo».

Infine, per la Cassazione è fondamentale che la contrattazione collettiva disciplini in modo esplicito la questione del comporto per i lavoratori disabili, avendo riguardo alla condizione soggettiva «non risultando di per sé sufficiente il rilievo dato alle ipotesi di assenze determinate dal particolari patologie o connotate da una certa gravità».

I suddetti principi sono stati tutti disattesi nel caso di specie: è stato infatti accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore ed ha intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, il medesimo previsto anche per le persone prive di disabilità, senza acquisire informazioni circa la correlazione tra assenza per malattia del dipendente e stato di disabilità dello stesso al fine di individuare possibili accorgimenti ragionevoli al fine di evitare il licenziamento, non essendo sufficienti le previsioni della contrattazione collettiva riferite ai portatori delle gravi patologie.

Viene quindi cassata la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto le domande di impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore disabile.

Fonte: Sole24Ore


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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