02 ottobre 2024
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Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, sanciti dal decreto legislativo 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), con le integrazioni introdotte dal Dl 146/2021, non lasciano dubbi sulla volontà del legislatore di renderli più cogenti ed efficaci nella lotta agli infortuni sul lavoro, rivedendo la figura del preposto, in merito alla sua presenza e ai suoi compiti, considerata una efficace posizione di garanzia e, come tale, individuata in base all’articolo 299 del testo unico.
In tal senso si è espresso il ministero del Lavoro con l’interpello 4/2024, in risposta a un articolato quesito con cui è stato chiesto:
- se è necessaria la presenza di un preposto in una attività di appalto (come indicato nell’articolo 26 del Dlgs 81/2008) anche quando siano presenti due soli lavoratori con funzioni diverse per cui non vi è coordinamento tra di loro;
- se il preposto debba essere fisicamente presente presso il committente o possa essere un diverso rappresentante dell’appaltatore;
- se il preposto debba essere individuato anche in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore.
La commissione ministeriale per gli interpelli, per il primo e terzo quesito, riportandosi a quanto già pronunciato con l’interpello 5/2023, ha ritenuto che la figura del preposto possa coincidere con quella del datore di lavoro quando la circostanza non offra alternative e ciò sia confortato dalla modesta attività e consistenza aziendale, sulla quale il datore di lavoro sovraintenda direttamente esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali. Parimenti, potrà avvenire nel caso di impresa con un solo dipendente: non potendo il lavoratore essere il preposto di sé stesso, gli obblighi del preposto, individuati dall’articolo 19 del testo unico, saranno svolti necessariamente dal datore di lavoro.
In merito all’obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente, da parte dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, del nominativo del soggetto che svolge le funzioni di preposto, l’interpello non manca di precisare che tale soggetto potrà essere individuato soltanto fra il personale che possa effettivamente adempiere a tali funzioni e obblighi che, certamente, non potranno essere garantiti dal responsabile della commessa in quanto non costantemente presente nel luogo in cui viene prestata l’attività oggetto dell’appalto.
Ai fini della sicurezza, l’importanza della figura del preposto assume notevole rilievo per espresso richiamo dello stesso Dlgs 81/2008, allorché all’articolo 123 si stabilisce, in modo specifico, che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali (per esempio, ponteggi), devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori, e la violazione è punita dall’articolo 159, comma 2, del testo unico, con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro.
Fonte: Sole24Ore
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
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