Fatture online. Prorogato al 31 Marzo 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione.

Facendo seguito ai precedenti Notizie di pari argomento (nn. 36 e 45/2016), si rende noto che in data 1.12.2016 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate un provvedimento recante modifiche ai provvedimenti del 28.10.2016, n.182070 e n.182017, relativi rispettivamente alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi del DLgs n.127/2015.

Tale decreto ha previsto, infatti, che dall’1.1.2017:

  • i soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate (art.22, DPR n. 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri; i soggetti passivi Iva possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni riferite alle operazioni effettuate dall’1.1.2017.

 

Con il provvedimento del 2 dicembre scorso l’Agenzia ha slittatato la scadenza entro cui i contribuenti possono esercitare l’opzione.

Nel primo anno di applicazione della normativa, infatti, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi, l’opzione potrà essere esercitata entro il 31.3.2017, invece che entro il 31.12.2016.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione, il contribuente dovrà registrarsi sull’area riservata del sito dell’Agenzia ed utilizzare, una volta autenticato, l’apposito servizio on-line.

Per effetto del Provvedimento in esame, in estrema sintesi, slitta al 31 marzo 2017, rispetto alla scadenza ordinaria del 31 dicembre, il termine per esercitare le opzioni per trasmettere telematicamente i dati di fatture e/o i corrispettivi.

Un altra importante novità contenuta nel Provvedimento è la possibilità di modificare ora i dati di fatture già trasmessi relativi al medesimo trimestre: entro i 15 giorni successivi al termine di trasmissione, coincidente con l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i contribuenti potranno infatti modificare quanto già inviato senza incorrere in alcuna sanzione.

Per quanto attiene al differimento di tre mesi rispetto alla scadenza originaria, dal Provvedimento emerge che lo stesso è stato disposto con la duplice finalità di garantire a contribuenti e intermediari di prendere confidenza con le specifiche tecniche ma anche e soprattutto di valutare attentamente l’opportunità di optare per l’invio considerando il vincolo quinquennale che ne deriva.

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