Smart working: dal 1 aprile 2024 applicabili solo le regole ordinare. Necessario l’accordo individuale

20 marzo 2024

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Termina il 31 marzo prossimo l’applicazione delle regole semplificate adottate durante il periodo emergenziale per agevolare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

A fine mese cessa infatti il diritto al lavoro agile, nel settore privato, per i genitori di figli con una età inferiore ai 14 anni e per i lavoratori fragili, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid, stabilito in ultima sede dalla legge 191/2013.

Si ricorda che le comunicazioni relative allo smart working semplificato emergenziale dei lavoratori genitori di figli under 14 e lavoratori c.d. “fragili”, dovranno essere inviate tassativamente entro il 31 marzo 2024, tramite la procedura “Lavoro agile” “ordinaria”, l’unica ora disponibile all’interno dei servizi online ministeriali (servizi.lavoro.gov.it), avendo cura di selezione nell’apposito campo “Categoria Senza Accordo”, una delle seguenti tipologie di lavoratore oggetto della comunicazione:

  • Genitori con figli Under 14 – Lavoratore con figlio under 14;
  • Lavoratori “fragili” – Lavoratori fragili più esposti a rischio di contagio da Covid.

Dal 1° aprile 2024 dovranno essere applicate per tutti i lavoratori le regole ordinarie stabilite per lo smart working dalla legge 81/2017.

Diventa cioè indispensabile la stipula di un accordo individuale scritto tra lavoratore e datore di lavoro, redatto secondo le disposizioni contenute nell’art. 19 della L. 81/2017, da comunicare telematicamente tramite i servizi online del Ministero del Lavoro entro 5 giorni dall’inizio della prestazione.

La mancata, così come la tardiva comunicazione comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

In aiuto dei lavoratori che perderanno il diritto allo smart working, il D.Lgs. n. 105/2022 ha previsto una priorità per alcune categorie.

In particolare, il comma 3-bis, dell’art. 18, L. n. 81/2017, così come riscritto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2022, prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono riconoscere una priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, qualora queste richieste vengano presentate da lavoratrici e lavoratori:

  • disabili in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, della L. 104/1992);
  • genitori con figli fino a 12 anni di età;
  • genitori con figli disabili; qualora per il figlio sia necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo (‘art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
  • (caregiver) assistenti familiari di soggetto che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé (art. 1, comma 255, della L. n. 205/2017).

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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