Sanzioni e novità per appalti e somministrazione

19 marzo 2024

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Il D.L. n. 19 del 2024 dal 2 marzo, per contrastare l’ormai dilagante fenomeno dell’interposizione illecita di manodopera, utilizzazione illecita, appalto e distacco illeciti, ha introdotto alcune misure che tendono ad inasprire le conseguenze a carico dei datori di lavoro.

In base all’art. 1655 del Codice civile “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Per distinguere l’appalto lecito da quello illecito questa definizione va coordinata con la disciplina contenuta nel D.Lgs 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.”

Quindi i criteri che contraddistinguono e legittimano l’appalto genuino sono:

  • l’organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto;
  • l’esercizio, da parte dell’appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto;
  • l’assunzione, da parte dell’appaltatore, del rischio d’impresa.

L’appaltatore pertanto non deve deve essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell’opera, o del servizio pattuito.

L’appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera, quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti.

Viene reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera ed ha previsto l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro a carico tanto dell’utilizzatore quanto dello pseudo appaltatore. Alle medesime conseguenze sanzionatorie va incontro anche chi trasgredisce le norme sul distacco di personale (D.Lgs 276/2003). In pratica si concretizza il reato tutte le volte che viene effettuata una mera fornitura di manodopera da parte di soggetti non preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro.

Il lavoratore interessato può richiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dello pseudo committente.

Modificate anche le conseguenze sanzionatorie della somministrazione fraudolenta. È stato aggiunto il seguente comma secondo cui “Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva già puntualizzato nella circolare 3/2019 che:

  • vi sono degli elementi sintomatici del reato in questione che, una volta accertati, sono idonei a dimostrare la condotta fraudolenta. Difatti, il ricorso all’appalto illecito costituisce, di per sé, elemento sintomatico di una finalità fraudolenta, che il Legislatore ha inteso individuare nell’elusione di “norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”. Fra queste norme, ad esempio, possono esservi quelle che stabiliscono la determinazione degli imponibili contributivi o quelle che introducono divieti alla somministrazione di lavoro, ovvero che prevedono determinati requisiti per la stipula del contratto o, ancora, specifici limiti alla somministrazione. Nell’ambito di un appalto “il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall’appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell’idoneità dell’azione antigiuridica che disvela l’intento fraudolento”;
  • oltre che per mezzo dello schema negoziale dell’appalto, il reato di somministrazione fraudolenta può concretizzarsi anche per mezzo della somministrazione effettuata da parte di agenzie autorizzate tramite pseudo distacchi o per mezzo di distacchi transnazionali illeciti.

L’apparato sanzionatorio in tema di esternalizzazioni illecite e fraudolente prevede delle circostanze aggravanti. Gli importi di tutte le sanzioni previste dal D.Lgs 276/2003 siano aumentati del 20% nel caso che, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. Al fine di punire chi viola abitualmente queste norme è introdotto il concetto di “recidiva specifica.

In caso di accertato sfruttamento di lavoratori minori, inoltre, è prevista la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Questa ipotesi aggravante non è stata contemplata per la somministrazione fraudolenta.

L’importo di tutte le sanzioni sopra richiamate non potrà essere comunque essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro. In presenza di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più imprese appaltatrici), il limite di 50 mila euro trova applicazione in riferimento a ciascun appalto.

In presenza di violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda si prevede che il personale ispettivo impartisca ai contravventori un’apposita prescrizione obbligatoria. Ipotizzando che i contravventori adempiano al provvedimento di prescrizione obbligatoria impartita potranno estinguere la violazione penale col pagamento di una somma che potrà arrivare fino a 12.500 euro (un quarto della soglia massima di 50 mila euro).

Si ritiene che, relativamente alle condotte iniziate prima della data di entrata in vigore del DL e che si protraggono successivamente a tale data, il reato in questione possa configurarsi soltanto a decorrere dal 2 marzo 2024, con conseguente commisurazione della relativa sanzione penale soltanto per le giornate che partono da quella data (per il periodo antecedente, invece, resta applicabile unicamente la sanzione amministrativa di cui al previgente art. 18 del D.Lgs 276/2003).

Ultima importante novità riguarda l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale un trattamento economico che non sia inferiore a quello previsto dai contratti maggiormente applicati nella zona e nel settore connesso alle attività appaltate. Il Legislatore ha voluto evitare che l’appalto diventi lo strumento per ridurre in modo improprio il costo del lavoro, mediante la ricerca di accordi collettivi che non sono coerenti con le attività appaltate e, soprattutto, che prevedono retribuzioni inadeguate; situazione che spesso si abbina all’utilizzo di contratti firmati da organizzazioni sindacali e datoriali poco rappresentative. Non viene, quindi, previsto l’obbligo di applicazione integrale di tutto il contratto collettivo ma il vincolo di applicare un trattamento economico che, nel complesso delle voci erogate, non sia inferiore a una certa soglia.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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