Maltempo luglio 2023 – Decreto Rer N. 163/2023

15 novembre 2023

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

In conseguenza del maltempo, che, nel periodo 22-27 luglio 2023, ha interessato i territori di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (e per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza nazionale), la Regione Emilia-Romagna ha emanato il Decreto n. 163/2023 recante “Eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena – ocdpc n. 1022/2023, approvazione delle direttive per la concessione delle prime misure di immediato sostegno a soggetti privati e attività economiche e produttive, ricognizione danni ex art. 25, c. 2, lett. e), d. lgs. n. 1/2018”.

Il provvedimento si suddivide in due direttive che di seguito riassumiamo brevemente.

ALLEGATO 1 (PRIVATI) – “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio residenziale in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna E Forli’-Cesena”.

I contributi sono concessi, entro il massimale di € 5.000,00, per i danni occorsi all’abitazione principale del proprietario o del terzo e alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente almeno un’abitazione principale che si trovino in nesso causale con gli eventi calamitosi di luglio 2023.

Il sostegno economico è finalizzato al ripristino che risulti strettamente indispensabile ad assicurare la fruibilità dell’immobile mediante uno o più interventi così come indicati dall’art. 2 dell’All. 1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, a pena di decadenza dal contributo concesso. Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 5.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 5.000,00) l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l’eventuale 2° Fase con relativo stanziamento dei fondi statali.

I soggetti interessati devono, entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023, presentare all’Amministrazione Comunale nel cui territorio sono ubicati i beni danneggiati la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l’apposito modulo (Allegato MODULO B1).

ALLEGATO 2 (IMPRESE) – “Direttiva recante disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure di immediato sostegno a favore delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli’- Cesena.”

Il decreto definisce i termini e le modalità per la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno (1° Fase) in favore degli esercenti un’attività economica e produttiva, i cui beni immobili e mobili, strumentali all’esercizio dell’attività, sono stati danneggiati dagli eventi calamitosi (venti di burrasca, grandinate, inondazioni, frane) verificatisi dal 22 al 27 luglio 2023.

In particolare, i soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio del 15 dicembre 2023, la domanda di contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando l’apposito modulo (Allegato MODULO C1).

Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di luglio 2023, il contributo, entro il massimale di € 20.000,00, è finalizzato ad uno o più degli interventi compiutamente indicati nell’art. 2 dell’All. 2 esclusivamente per l’immediata ripresa della capacità produttiva intesa come capacità dell’immobile e/o dei beni mobili danneggiati di renderla pienamente operativa, una volta ripristinati. L’immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che, fin dalla data dell’evento calamitoso, l’impresa, per l’esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato).

L’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa dopo l’evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l’impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile; l’impresa che ha cessato l’attività o trasferito la proprietà dell’azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato, salvo i casi previsti dall’art. 9, c. 3, All. 2.

Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, a pena di decadenza dal contributo concesso.

Qualora gli interventi di ripristino dei danni di importo complessivo superiore ad € 20.000,00 non possano essere eseguiti per lotti funzionali (quindi per un primo lotto di € 20.000,00) l’esecuzione unitaria degli stessi potrà avvenire, a valere sulle risorse pubbliche, entro il termine che verrà stabilito da successivi provvedimenti disciplinanti l’eventuale 2° Fase con relativo stanziamento dei fondi statali.

I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.

Per gli eventi non contemplati nel predetto articolo 50 si applica la disciplina in materia di aiuti «de minimis».

I contributi concessi dal decreto sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell’intervento ritenuto ammissibile.


Per maggiori informazioni contattare Veronica Formentini responsabile dell’Ufficio Credito

Mail: veronica.formentini@assindustria.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram