Codice della strada. Accertamento infrazioni mediante dispositivi non specificamente omologati.

Con una nota del 5 Ottobre u.s, diffusa in questi giorni, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ha fornito dei chiarimenti sull’utilizzo della procedura prevista dall’art. 180, comma 8 del c.d.s (con la quale il presunto trasgressore viene invitato a recarsi presso un ufficio di Polizia entro un certo termine, per esibire documenti o dare informazioni), in presenza di possibili infrazioni al c.d.s rilevate tramite dispositivi non appositamente omologati.

Infatti, l’art. 201, comma 1 bis, lett. g bis del cds prevede una serie di violazioni per le quali l’accertamento può avvenire in modalità totalmente automatica (senza, quindi, che sia richiesta la presenza di un’agente di polizia e in deroga all’obbligo di contestazione immediata), purché l’apparecchio utilizzato abbia ricevuto una specifica omologazione.

Tuttavia, per alcune di queste infrazioni (es la guida di veicolo non revisionato o privo di copertura assicurativa) non esistono ancora dispositivi omologati per l’accertamento da remoto, per cui quest’ultimo è possibile solo in presenza dell’organo accertatore.

In questi casi, quando l’apparecchiatura segnala una possibile infrazione al c.d.s e l’agente non può procedere alla contestazione immediata (per motivi che dovrà riportare sul verbale), egli inviterà il potenziale trasgressore ad esibire documenti o a fornire informazioni ai sensi dell’art. 180, comma 8 del c.d.s, allo scopo di verificare la correttezza della segnalazione del dispositivo.

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