25 gennaio 2023
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L’INPS, con messaggio n. 316/2023, fornisce alcune precisazioni in merito alla misura delle aliquote contributive FIS e CIGS a decorrere dal 1° gennaio 2023.
La riduzione delle aliquote del contributo di finanziamento di FIS e CIGS, prevista dalla legge di Bilancio 2022, era limitata all’anno 2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari:
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- allo 0,80%per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” (istituiti per differenziare le aliquote contributive in relazione alla fattispecie) ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”. Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGS sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)