Collocamento mirato – Note informative per l’anno 2023

22 dicembre 2022

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Si riportano alcune note informative circa gli aspetti di maggiore rilievo che i datori di lavoro soggetti agli obblighi conseguenti all’applicazione della L.n. 68/99 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) devono tenere in considerazione per l’anno 2023.

Prospetto informativo

La scadenza per l’invio del prospetto informativo riportante i dati relativi alla situazione occupazionale aggiornati al 31 dicembre 2022 è fissata al 31 gennaio 2023.

Ricordiamo che l’invio del prospetto informativo è obbligatorio per le aziende che hanno un numero di lavoratori complessivo computabili pari ad almeno 15 dipendenti a livello nazionale e non nella singola unità produttiva.

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica (art. 9, co. 6 della L.n. 68/99), tramite il servizio SARE.

Per le imprese che nel 2022 non hanno subito variazioni rispetto all’ultimo prospetto presentato non occorre effettuare alcuna comunicazione agli uffici competenti, salvo i casi in cui è stata richiesta la compensazione territoriale infragruppo.

Si sottolinea l’obbligo di compilazione nel prospetto informativo della sezione “mansioni disponibili in azienda”, per la cui corretta esecuzione deve essere utilizzato l’elenco delle mansioni e qualifiche riportate nell’apposito elenco consultabile sul nuovo sito dell’UCM.

Le imprese che non rientrano più tra quelle obbligate all’invio del prospetto dovranno comunque inviare una mail con oggetto “uscita dagli obblighi” all’indirizzo ARL.Legge68Aziende.PR@regione.emilia-romagna.it.

Il mancato invio del prospetto informativo comporta una sanzione amministrativa di 702,43 euro, più 34,02 euro per ogni giornata di ritardo.

Quote di riserva

Come noto le quote di riserva previste dalla L.n. 68/99 per l’inserimento di lavoratori disabili sono:

  • 1 lavoratore disabile per i datori di lavoro con base di computo da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori disabili per i datori di lavoro con base di computo da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% per i datori di lavoro con base di computo oltre i 50 dipendenti.

Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo le aziende devono attivarsi per far fronte ai relativi adempimenti. Ricordiamo che l’invio del prospetto informativo è considerato come richiesta di avviamento.

Gli obblighi di legge per gli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L.n. 68/99 (orfani, coniugi di deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi a causa di guerra, servizio o di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, “care leavers”) sono:

  • 1 lavoratore per i datori di lavoro da 51 a 150 dipendenti;
  • 1% per i datori di lavoro oltre i 150 dipendenti.

Nulla osta

Prima di effettuare un’assunzione finalizzata all’ottemperanza degli obblighi ai sensi della L.n. 68/99, quindi prima della comunicazione obbligatoria di assunzione via SARE, i datori di lavoro devono richiedere apposito nulla osta con le relativa modulistica da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC. L’effettivo rilascio del nulla osta è assicurato dall’UCM entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.

Convenzioni per l’inserimento di disabili

Convenzioni art. 11 L.n. 68/99: tale convenzione, sottoscritta tra l’azienda interessata e l’Agenzia Regionale per il Lavoro consente di programmare nel tempo il graduale inserimento delle persone con disabilità ai fini della completa copertura dell’obbligo e va presentata in formato elettronico con firma digitale corredata da dichiarazione sostitutiva per la marca da bollo via pec all’indirizzo: arlavoro.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it. La durata della convenzione varia dai 12 ai 36 mesi, decorrenti dalla data di invio all’azienda della convenzione firmata dall’ufficio regionale competente, in base al numero degli inserimenti previsti.

Le mansioni da indicare nella convenzione vanno identificate tra quelle riportate nei “Profili disponibili” consultabili sul sito dell’UCM.

Eventuali modifiche al contenuto della convenzione (mansioni, modifica date di inserimento) devono essere richieste con apposita comunicazione via email al referente dell’UCM. Notevolmente limitata rispetto alle prassi degli anni scorsi è la possibilità di prorogare la convenzione, che potrà avvenire solo a fronte di motivazioni stringenti e documentate.

Convenzioni art. 22 Legge Regionale n. 17/05: si tratta di convenzioni che consentono la copertura fino al 30% della quota di riserva tramite affidamento di commesse di lavoro a cooperative di tipo B, le quali assumono lavoratori con disabilità in base al numero delle unità coperte dalle commesse dell’azienda committente fino a coprire un massimo del 30% (arrotondabile all’unità superiore) della quota di riserva.

Convenzioni art. 12bis L.n. 68/99: questa particolare convenzione consente di adempiere agli obblighi di inserimento disabili mediante affidamento di commessa di lavoro a cooperative sociali, sia di tipo A) che di tipo B), imprese sociali di cui al D.lgs. n. 155/06 e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di cui alla L.68/99, oppure soggetti ma già ottemperanti. Saranno questi soggetti quindi ad effettuare in concreto le assunzioni di lavoratori disabili. Si tratta di uno strumento disponibile per le sole aziende con più di 50 dipendenti e la copertura della quota d’obbligo attraverso questa modalità non può superare il 10% della quota di riserva ex art. 3 L.n. 68/99, con arrotondamento all’unità più vicina.

Computo

Per la richiesta di computare in quota d’obbligo i lavoratori divenuti disabili successivamente all’assunzione o lavoratori disabili assunti senza le procedure previste è necessario presentare una specifica domanda in formato elettronico con firma digitale a mezzo PEC all’indirizzo sopra riportato nel paragrafo “convenzioni”, allegando copia del verbale di invalidità del lavoratore (con dicitura “copia conforme all’originale” e firma del lavoratore stesso) e scansione del documento di identità del lavoratore. Nella modulistica ricordiamo che va riportata l’attuale mansione del lavoratore computato, mansione che può corrispondere a quella del periodo precedente al riconoscimento della disabilità.

Esonero parziale

L’esonero parziale dall’obbligo di occupazione di personale disabile, di cui all’art. 1, comma 1, della L.n. 68/1999, rientra tra gli istituti previsti ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo ed è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro con più di 35 dipendenti e solo se sussistono determinate condizioni nello svolgimento dell’attività.

La durata dell’esonero parziale è di norma pari a 24 mesi (12 o 36 a fronte di circostanziate motivazioni).

Le richieste di nuovo esonero e di rinnovo vanno presentate esclusivamente in formato elettronico con firma digitale, con allegata dichiarazione sostitutiva per due marche da bollo all’indirizzo sopra riportato al paragrafo “convenzioni”.

L’importo del contributo esonerativo giornaliero è pari 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

Obblighi di cui all’art. 18 legge 68/99

In relazione ai posti riservati ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L.n. 68/99, i datori di lavoro possono utilizzare una delle seguenti due procedure:

  1. Richiesta di pubblicizzare offerte di lavoro compilando una Scheda informativa appositamente predisposta dall’Ufficio per il Collocamento mirato, contenente i requisiti della figura da ricercare e i propri riferimenti mail. La scheda viene pubblicata sulla pagina dedicata alle offerte di lavoro per un periodo minimo di sei mesi.
  2. Richiesta di preselezione di candidature, da effettuare con cadenza almeno semestrale, sulla base del Questionario aziendale trasmesso dal datore di lavoro.

Avviamento d’ufficio

Nel corso dell’anno solare verranno approvati almeno due avvisi pubblici per l’avviamento d’ufficio in relazione a scoperture derivanti da mancata assunzione con richiesta nominativa, o mancata ottemperanza tramite gli altri strumenti previsti dalla normativa, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, o in relazione a posti in convenzione ex art. 11 L.n. 68/99 riservati specificamente a questa modalità di inserimento. La chiamata prevede inserimenti di disabili secondo l’ordine di apposita graduatoria disposta presso il Collocamento mirato, per la qualifica richiesta o altra concordata col datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili, previa verifica della compatibilità dell’invalidità con le mansioni da svolgere.

Gli avviamenti sono disposti in via ordinaria a tempo pieno e indeterminato, salvo diversi accordi tra le parti.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

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