25 luglio 2022
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Il 14 luglio scorso è stata pubblicata la circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate (che si allega), avente ad oggetto il trattamento dei buoni carburante di 200 euro erogati nel solo periodo di imposta 2022 dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti (ex articolo 2 del D.L. n. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina).
La circolare fornisce importanti delucidazioni sull’ambito oggettivo e sulle modalità di applicazione della misura, rispondendo a questioni sollevate nelle scorse settimane e aderendo, in molti casi, alle soluzioni interpretative suggerite da Confindustria.
Ricordiamo, preliminarmente, che il legislatore ha dato la possibilità ai datori di lavoro privati, per il periodo d’imposta 2022, di erogare in esenzione d’imposta a favore dei propri dipendenti buoni per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL, metano), o titoli analoghi, per un ammontare massimo di 200 euro a lavoratore.
Nella circolare l’Agenzia apre anche all’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici, per non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli e precisa che l’agevolazione in commento trova applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in periodi successivi.
Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni carburante nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
A tale riguardo, viene precisato che, come emerge dalla lettura della relazione illustrativa del D.L. n. 21, il buono carburante di 200 euro costituisce una agevolazione ulteriore rispetto alla misura generale di favore prevista dal medesimo articolo 51, comma 3 del TUIR.
Il richiamo all’articolo 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 euro al singolo lavoratore, costituisce una conferma che i buoni in oggetto possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.
L’Agenzia sottolinea come “… la circostanza che il lavoratore dipendente già fruisca di altri beni e servizi non osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.”
Ne consegue che i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni carburante ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per illustrare il rapporto fra le due citate misure, nella circolare sono forniti due importanti esempi.
- Nel caso di un lavoratore dipendente che benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni carburante per 100 euro (entro i limiti del D.L. n. 21/2022) e di altri benefit, diversi dai buoni carburante, per un valore pari ad 300 euro (oltre i limiti dell’articolo 51, comma 3 del TUIR), viene indicato che solo l’importo di 300 euro sarà interamente sottoposto a tassazione ordinaria.
- Se invece, il valore dei buoni carburante è pari ad 250 euro e quello degli altri benefita 200 euro, l’intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente poiché l’eccedenza di 50 euro relativa ai buoni carburante confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Viene precisato, altresì, che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in commento deve considerarsi integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 95 dello stesso TUIR (relativo alle spese per prestazioni di lavoro).
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate conferma che – per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione all’articolo 2 del DL n. 21/2022 (su proposta di Confindustria e ABI), che hanno eliminato la locuzione «a titolo gratuito» – l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente si applica a tutte le erogazioni di buoni carburante effettuate nel 2022 ai dipendenti, a prescindere se le stesse siano avvenute a titolo gratuito, ovvero per finalità retributive come accade ad esempio se essi vengono corrisposti in sostituzione dei premi di risultato detassabili.
Resta fermo che in questa ultima ipotesi il beneficio fiscale è subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni per la sostituzione dei premi di risultato con benefit non imponibili (c.d. welfare aziendale finanziato dalla conversione dei premi).
È da ritenere che nel limite possa essere considerato anche l’eventuale misura di welfare prevista dal C.C.N.L. applicato (es. 200 euro previsti dal C.C.N.L. metalmeccanica industria).
L’Agenzia chiarisce infine, che sotto il profilo contabile devono essere rendicontati in modo separato gli eventuali buoni carburante ex articolo 2 D.L. n. 21/2022 e le misure di cui all’articolo 51, comma 3, TUIR.
Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale
Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)