Autotrasporto. Rimborso accise sul gasolio I trimestre 2022. Informativa dell’Agenzia delle Dogane

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L’Agenzia delle Dogane ha emanato la nota prot. 142124/RU del 31 marzo u.s, allegata, informando che a partire dal 1 Aprile e fino al 2 maggio 2022 p.v, le imprese di autotrasporto possono chiedere il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel I trimestre 2022, sui veicoli adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, di categoria ecologica euro 5 o superiore.

Per questo trimestre, gli acquisti di gasolio che danno titolo al recupero delle accise sono quelli eseguiti dal 1 Gennaio u.s ed entro la fine della giornata del 21 marzo 2022, anche se il gasolio fosse stato utilizzato dopo quest’ultima data.

Ciò in quanto, come noto, il decreto legge 21 del 21 marzo 2022 ha previsto una riduzione generalizzata dell’accise sul gasolio per un periodo di 30 giorni (dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022), per cui in questo lasso di tempo la nuova aliquota è pari a 367,40 € per mille litri, inferiore di 25 centesimi/litro rispetto alla precedente (617,40 € per mille litri), ed inferiore altresì al livello dell’accise per il gasolio commerciale (403,22 € per mille litri).

Di conseguenza, per gli acquisti di gasolio effettuati dal 22 marzo e fino al 31 marzo, non scatta la possibilità di recuperare il differenziale di accise pari a 21,418 centesimi €/litro.

Al fine di dimostrare l’avvenuto acquisto del gasolio entro la fine della giornata del 21 marzo u.s, rilevano:

  • La descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • Le informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, la data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

L’importo del rimborso, per il periodo 1 gennaio – 21 marzo 2022, rimane confermato in € 214,18 per 1.000 litri di prodotto e, per l’utilizzo in compensazione, il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

La nota fornisce inoltre alcune importanti indicazioni sulla compilazione del quadro A1.

  • nella colonna “DATA FINE POSSESSOè previsto l’inserimento come data ultima quella del 21 marzo 2022; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, viene riportata la predetta data. Non è consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo (22 marzo – 31 marzo 2022) del trimestre solare;
  • alla colonna“MEZZO SPECIALE”, che è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Di conseguenza, non vanno indicati i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • alla colonna“KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE), in cui l’esercente dovrà inserire i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, le ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura, avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito entro la giornata del 21 marzo u.s, anche sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.
  • nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio imputabili ad operazioni di rifornimento effettuate entro la fine della giornata del 21 marzo od a prelievi da apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato di prodotto consegnato entro la medesima data, come documentato dalle relative fatture d’acquisto o dall’e-DAS secondo le modalità richiamate in premessa, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi.

La nota precisa inoltre, in merito alla dichiarazione relativa al secondo trimestre (1 aprile – 30 giugno 2022) che nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)” del Quadro A-1 dovranno essere inseriti i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell’impianto del mezzo speciale) computandoli a partire dalla lettura del contachilometri (contaore) all’inizio della giornata del 22 aprile 2022 (*) o comunque della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data.

(*) Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, durante la conferenza stampa di ieri sera (6 Aprile) in cui ha annunciato il via libera del Def, il Documento di economia e finanza ha comunicato che è stato prorogato fino al 2 maggio il taglio delle accise di 25 centesimi al litro su benzina.

Di conseguenza l’Agenzia delle Dogane emanerà a breve una nuova nota adeguando le sue disposizioni alla proroga contenuta nel Def, specificando che i chilometri effettivamente percorsi andranno computati a partire dalla lettura del contachilometri (o contaore per le ore di funzionamento degli impianti dei mezzi speciali) all’inizio della giornata del 3 Maggio 2022.

Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l’esercente dovrà tener conto solo delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate entro l’inizio della giornata del 3 Maggio 2022.


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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