Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e delle revisioni

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L’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.

Ai fini di quello che qui rileva, ne consegue che:

• ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022;

• ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

Inoltre si rammenta che in data 23 marzo 2021 l’Italia ha sottoscritto i seguenti accordi multilaterali:

– M333, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADSR 8.2.2.8.2 quanto ai certificati di formazione dei conducenti (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose;

– M334, che detta disposizioni in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1 quanto ai certificati per i consulenti per la sicurezza.

In virtù dei predetti accordi i predetti certificati di formazione dei conducenti (CFP) e per i consulenti per la sicurezza, se in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso rimangono validi fino al 30 settembre 2021 a condizione che siano superati entro il 1° ottobre 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Alla luce delle nuove disposizioni, si ritiene – come di prassi – opportuno ripubblicare la circolare prot. n. 24231 del 27 luglio 2021, come modificata dalla circolare prot.n. 25080 del 03 agosto 2021 in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

La Circolare ministeriale e la Tabella di sintesi delle proroghe in allegato.

 


Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico

Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).

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