03 novembre 2021
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A seguito dell’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del testo modificato del d.l 121 del 10 Settembre u.s (cd decreto “Trasporti”) sono state introdotte alcune novità destinate ad impattare anche sull’autotrasporto. Queste disposizioni vanno così ad aggiungersi a quelle già previste nel testo originario (sulle quali, vedi News GIA del 15 Settembre u.s).
In particolare, nella fase di conversione in Legge sono state confermate le disposizioni in materia di:
- Estensione della possibilità di svolgere la revisione dei complessi veicolari – con inclusione quindi dei rimorchi e dei semirimorchi – presso le officine private (art.1, let. c del d.l, di modifica dell’art. 80, comma 8 cds). Questa norma, come già evidenziato in fase di commento al testo originario del d.l, per diventare operativa dovrà attendere l’emanazione del decreto ministeriale (MIMS), sulle mo-dalità tecniche e amministrative di svolgimento delle revisioni dei meziz di massa superiore alle 3,5 ton nei centri privati;
- Utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati, che “può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli arti-coli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obbli-ghi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circo-lino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento”.
- Requisiti richiesti alle associazioni del settore dell’autotrasporto, per far parte del Comitato Centrale per l’Albo (art.5 comma 11).
È stata invece modificata la disposizione (art.1, comma 1, lett. b) sull’aumento della sagoma limite prevista dall’art.61, comma 2 cds per gli autoarticolati e gli autosnodati: la lunghezza è stata portata a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada rotaia e strada mare e” sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione al cds. Anche questa volta, riteniamo che si tratti di una disposizione che verrà fatta oggetto di ulteriori approfondimenti da parte dei ministeri competenti, al fine di chiarire meglio l’ambito di applicazione.
Tra le nuove disposizioni di interesse per il settore, segnaliamo invece quelle sulle seguenti tematiche:
- Trasporti eccezionali. Viene modificato il comma 2, lettera b), art.10 del c.d.s, fissando il principio che l’utilizzo del veicolo eccezionale richiede l’indivisibilità della cosa trasportata. Nelle ipotesi am-messe dalla medesima disposizione, l’integrazione del carico è possibile – ferma restando l’indivisi-bilità di almeno una delle cose trasportate, purché la massa complessiva non superi rispettivamente le 38 ton (autoveicoli isolati a 3 assi), 48 ton (autoveicoli isolati a 4 o più assi), 72 ton (complessi veicolari a 5 assi), 86 ton (complessi veicolari a 6 o più assi). Questi limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
- Incentivi per la patente. Dopo il comma 5 dell’art. 1, è stato inserito il seguente comma 5 bis: “Fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepi-scono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque deno-minati, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di
- rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell’importo di dette spese. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal consegui-mento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un pe-riodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2022.” Termini e modalità di presentazione delle domande verranno fissati con successivo decreto MIMS, da adottare entro 60 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione al d.l
Sempre nell’ottica di favorire l’avvio alla professione di conducente di personale neoassunto, il comma 5 quinquies dell’art. 1 prevede che “sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi”.
- Autorità di Regolazione dei Trasporti. In considerazione degli effetti negativi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell’esercizio 2020, il comma 9 bis art. 1 prevede che l’ART possa far fronte alle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzio-namento (previste nella misura di 3,7 milioni di euro), utilizzando la quota non vincolata dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2020. E’ in corso una valutazione in termini quantitativi dell’impatto della nuova norma sul contributo in oggetto e quindi il concreto costo per imprese inte-ressate.
Ci riserviamo di tornare su questi temi, una volta che il decreto sarà stato definitivamente convertito in legge dal Senato (cosa che avverrà a breve, tenuto conto che la legge di conversione va pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 10 Novembre p.v).
Per maggiori informazioni contattare Chiara Minetti referente dell’Ufficio Economico
Mail: chiara.minetti@gia.pr.it – Tel. 0521/2262 (centralino).