Impianti di videosorveglianza – Sentenza di Cassazione. Installazione in deroga all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

16 febbraio 2021

Seguici anche su

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram

Una sentenza della Corte di Cassazione sancisce la liceità dell’installazione ai fini della tutela del patrimonio aziendale a condizione che l’impianto non determini un controllo sistematico.

La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha emanato un’interessante pronuncia – Sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021 – circa la possibilità di installazione di un impianto di videosorveglianza in deroga all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 330/1970 e ss modifiche), che, nella versione attualmente in vigore, prescrive:

“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”

Con la Sentenza in esame, la Cassazione ha affermato che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza in deroga alla predetta procedura è lecita “quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi”.

Quindi, l’esigenza che permette di agire in deroga alla procedura prevista dall’art.4 dello Statuto dei lavoratori, altrimenti obbligatoria, è la tutela del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori; ciò tuttavia a condizione che l’impianto non determini un controllo sistematico dell’attività del lavoratore. Per cui è comunque compatibile con questo scenario, la possibilità che l’impianto comporti un controllo del tutto occasionale dell’attività del singolo dipendente come, ad esempio, potrebbero verificarsi con impianti puntati sulla cassaforte o sugli scaffali

La Sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021 è riportata in allegato.


Per maggiori informazioni contattare Giovanni Balocchi responsabile dell’Ufficio Sindacale

Mail: balocchi@gia.pr.it Tel. 0521/2262 (centralino)

Chiedi informazioni e scopri tutti i vantaggi per gli associati GIA

Scopri di più

Contenuto protetto

Per poter visualizzare il contenuto è necessarrio effettuare il login.

Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram