Fatture per Dpi esenti da Iva – Occorre indicare il riferimento normativo e il codice N4

03 giugno 2020

 

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Con riferimento all’esenzione Iva introdotta dall’art. 124 comma 1 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per tutto il 2020, erano sorti dubbi su come compilare la fattura elettronica in relazione a tali beni.

La Faq di Assosoftware del 1° giugno chiarisce che è necessaria una gestione contabile attenta al riferimento normativo, oltre che al codice N4: utilizzo di tale codice in quanto si tratta operazioni esenti da Iva sino al 31 dicembre 2020.

Per tali cessioni inoltre, a fronte del riconoscimento dell’esenzione da Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile senza alcun pro rata, a differenza di quanto previsto invece per le altre operazioni esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972.

La dicitura in fattura

Più nel dettaglio, in risposta a uno specifico quesito circa le modalità di documentazione con fattura elettronica di tali operazioni esenti da Iva per la fase di emergenza e sino a tutto il fine 2020, Assosoftware suggerisce di utilizzare appunto il codice natura N4 e indicare nel riferimento normativo la dicitura “Fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del Dl 34 del 2020”.

Si precisa che, relativamente alle mascherine, sono esenti da imposta solamente quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, e non anche quelle generiche, secondo quanto precisato anche dall’agenzia delle Dogane e monopoli con la circolare 12/D del 30 maggio 2020. L’elenco dei beni indicati all’articolo 124 del “Decreto Rilancio” è inoltre da considerarsi tassativo, ricomprendendo tra gli altri ventilatori polmonari, caschi e maschere, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi.

Si ricorda, con l’occasione, che dal 1° gennaio 2021 tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% e andranno quindi documentate senza utilizzare uno specifico codice natura.

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