30 gennaio 2020
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A decorrere dall’1.1.2020, la generalità dei soggetti passivi IVA che effettuano operazioni per le quali è previsto l’esonero dalla fatturazione è tenuta alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
Specifiche ipotesi di esonero sono previste per effetto del DM 10.5.2019.
Recentemente, sono stati approvati:
- il DM 24.12.2019, il quale, modificando il suddetto DM 10.5.2019, ha ampliato le ipotesi di esclusione dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
- il provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 1432217, il quale modifica il precedente
28.10.2016 n. 182017 e aggiorna le specifiche tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi; - il provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381, il quale aggiorna il precedente
31.10.2019 n. 739122, recependo il nuovo termine di entrata in vigore della c.d. “lotteria degli scontrini” (1.7.2020 in luogo dell’1.1.2020); - il provv. Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2019, il quale aggiorna le regole tecniche per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.