17 dicembre 2019
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Con circolare del 29 Novembre scorso, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha trasmesso ai suoi uffici territoriali l’ultimo chiarimento Anas del 17 Ottobre u.s, in ordine alla comunicazione del preavviso di transito e all’annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio. Con l’occasione, ha evidenziato le conseguenze sotto il profilo sanzionatorio legate al mancato svolgimento delle predette formalità. In particolare:
- per le autorizzazioni singole e multiple, dalla lettura combinata dei commi 10 e 12 dell’art. 16 del Regolamento di esecuzione del c.d.s, risulta che la più grave sanzione del comma 18 dell’art.10 c.d.s (assenza di autorizzazione) scatta solo per la mancata annotazione della data e dell’ora di inizio e fine viaggio, purché sia obbligatorio il pagamento dell’indennizzo d’usura; diversamente, quando l’autorizzazione preveda l’annotazione di queste informazioni ma il trasporto eccezionale non richieda il pagamento dell’indennizzo d’usura (trattandosi di una semplice eccedenza di sagoma), la loro mancanza comporta le più lievi sanzioni del comma 19 dell’art.10 (mancato rispetto di una prescrizione secondaria dell’autorizzazione, punita con una sanzione pecuniaria da €159 a €642), che si applicano anche all’omessa comunicazione del preavviso di transito (sempre se prescritta nell’autorizzazione);
- per le autorizzazioni periodiche, la mancata annotazione della data ed ora di inizio/fine viaggio e la mancata comunicazione del preavviso di transito, quando richieste dall’Ente gestore della strada, sono anch’esse sanzionate ai sensi del comma 19, art. 10 c.d.s. Il Ministero ha ricordato che in aggiunta all’obbligo di annotazione del viaggio previsto per le autorizzazioni singole e multiple, gli Enti gestori possono comunque imporre delle prescrizioni nei titoli autorizzativi rilasciati, per tutelare il patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione.