03 ottobre 2019
Possibile indicare come data della fattura quella di fine mese
La data della fattura differita può coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt, ma è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta.
È questo l’importante chiarimento che emerge dalla lettura della risposta all’istanza di interpello n. 389 pubblicata lo scorso 24 settembre dall’Agenzia delle entrate, con la quale, prendendo spunto dall’istanza presentata, si ritorna sull’argomento della data che deve essere indicata nella fattura differita, che era stato oggetto di chiarimento con la precedente circolare 14/E/2019.
Ma andiamo con ordine, precisando in primo luogo che l’istanza presentata dal contribuente riguarda alcune lavorazioni meccaniche eseguite, per le quali, alla fine di ciascun lavoro, è emesso un Ddt al committente con causale “reso lavorato” e pagamento a 30 giorni.
Alla fine di ciascun mese solare il prestatore emette fattura elettronica, comprendendo le lavorazioni eseguite in detto mese e indicando nel campo “data” l’ultimo giorno del mese (30 settembre nel caso di specie).
Va ricordato, come precisato anche dall’Agenzia nella risposta fornita, che la procedura descritta non è riferita ad una fattispecie di fatturazione differita, poiché trattandosi di una prestazione di servizi ordinaria (e non continuativa di cui all’articolo 6, comma 3, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del corrispettivo (articolo 6 D.P.R. 633/1972).
Si tratta, quindi di un’emissione anticipata della fattura che, come tale, segna il momento di effettuazione dell’operazione in relazione alle lavorazioni indicate nella fattura stessa (quelle eseguite nel corso del mese solare), con conseguente obbligo di indicazione nella fattura del relativo momento di effettuazione (ossia la data scelta dal contribuente per emettere la fattura che coincide con l’ultimo giorno del mese).
Nel fornire la risposta, precisando, come detto, che la fattispecie descritta non riguarda un’ipotesi di emissione della fattura differita (di cui all’articolo 21, comma 4, lett. a, D.P.R. 633/1972), l’Agenzia riprende i chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare 14/E/2019.
In tale documento, infatti, l’Agenzia aveva sostenuto che la data da indicare nella fattura differita poteva coincidere con quella di emissione dell’ultimo Ddt del mese di riferimento, con la conseguenza che non pareva possibile (se non con contestuale invio della fattura al Sdi) inserire nel campo “data” della fattura l’ultimo giorno del mese ed inviare la stessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Ora, con la risposta in commento, l’Agenzia delle entrate, evidenzia che la fattura differita può riguardare anche le prestazioni di servizi, a condizione che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e le stesse siano individuabili “attraverso idonea documentazione”.
Sotto quest’ultimo profilo, già la circolare 14/E/2019, in richiamo alla normativa nazionale e a quella europea, aveva chiarito che il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.
Pertanto, precisa l’Agenzia, “il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti”.
Tuttavia, nel confermare che la procedura descritta nell’istanza non è quella della fattura differita, l’Agenzia ha approfittato per precisare che nella fattura differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”.
Si tratta di un importante “ripensamento” dell’Agenzia che apre quindi alla possibilità (come più volte abbiamo scritto in questa pagine) di inserire quale “data” della fattura differita l’ultimo giorno del mese e non quella dell’ultimo Ddt, rendendo in questo modo più semplice la gestione di queste operazioni.
Così facendo, infatti, non si ha alcuna conseguenza sulla liquidazione dell’imposta, che rimane sempre ancorata al periodo di effettuazione delle operazioni.