21 maggio 2019
Facendo seguito a quanto in precedenza pubblicato si desidera richiamare nuovamente l’attenzione sui contenuti del D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.
Rimangono immutati rispetto al 2018:
- soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
- modalità per l’invio della comunicazione: in particolare la Comunicazione Rifiuti, dovrà essere inviata telematicamente tramite il sito mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata dovrà essere compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
- diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è fissata per il 22 giugno 2019: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.