28 marzo 2019
Il D.lgs. n. 67/2011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore dei lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” (c.d. “attività usuranti”), stabilisce obblighi di comunicazione e rilevazione per i datori di lavoro (anche tramite consulenti).
Con D.M. 20.09.2011, come modificato dal D.M. 20.09.2017, sono state dettate modalità attuative della disciplina. Si richiamano gli aspetti relativi all’ambito di applicazione della normativa e gli adempimenti richiesti ai datori di lavoro.
Ambito di applicazione
I lavoratori addetti alle c.d. attività usuranti in questione sono i seguenti (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011):
a. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del D.M. 19.05.1999 (lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
b. lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del D.lgs. n. 67/2011, nelle seguenti categorie:
• i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno 6 ore consecutive, nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; di conseguenza è periodo notturno quello tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5), per un numero di giorni lavorativi all’anno non inferiore a: 78 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 64 giorni, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
• i lavoratori, diversi da quelli di cui al punto precedente, che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
c. lavoratori di imprese svolgenti determinate lavorazioni con le modalità del lavoro su linee a catena (lavoro c.d. a catena) indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto): Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; Costruzione di autoveicoli e di rimorchi; Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; Elettrodomestici; Altri strumenti e apparecchi; Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
d. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
Adempimenti
La normativa prevede adempimenti a carico dei datori di lavoro ( che possono essere effettuati anche tramite consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati), con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011. Per quanto concerne i lavoratori somministrati gli adempimenti vengono effettuati dalle imprese utilizzatrici che includeranno anche i lavoratori in somministrazione.
Gli adempimenti sono:
• una “rilevazione” c.d. di monitoraggio (non sanzionata) [art. 2, comma 5, D.Lgs n. 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. a) del DM 20.09.2011] del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti [lettere da a) a d) dell’art. 1, comma 1, D.lgs. n. 67/2011]. Per il lavoro notturno la rilevazione riguarda il numero di giorni di lavoro rientrante in tale tipologia e può assolvere anche all’obbligo di comunicazione sotto indicato;
• un obbligo di comunicazione (la cui omissione è punita con sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro) riferito solo all’esecuzione del lavoro notturno e del lavoro c.d. a catena [art. 5 D.lgs. n. 67/2011 e art. 6, comma 1, lett. b) del DM 20.09.2011]; di fatto l’obbligo di comunicazione del lavoro notturno viene assorbito nella più ampia “rilevazione” di tutte le attività usuranti di cui sopra.
Ciò premesso:
• il termine per l’attività di “rilevazione” di tutte le attività ritenute usuranti è individuato dal DM 20.09.2011 con riferimento ad una “periodicità almeno annuale”, senza che sia indicato alcun termine più puntuale. Detto termine – sia pure in assenza di alcuna sanzione – è stato indicato dal Ministero del lavoro, con nota del 28.11.2011, nel 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento;
• il termine per la comunicazione del lavoro notturno è annuale (l’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 67/2011 fa infatti riferimento ad una “periodicità annuale”). Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15/2011, aveva fissato il termine al 31 marzo, in assenza di un termine legale. Si ricorda, in ogni caso, che, confermando la previsione normativa, la circolare ministeriale del 28.11.2011 ritiene validamente assolto l’obbligo di “comunicazione” del lavoro notturno qualora nella “rilevazione” di tutte le attività ritenute usuranti effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo sia indicato, per ogni dipendente, il numero di giorni di lavoro notturno svolti;
• il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena è fissato entro trenta giorni dall’inizio delle stesse (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 67/2011).
Gli adempimenti di comunicazione e di rilevazione di monitoraggio vanno effettuati con modalità telematiche attraverso la compilazione dei modelli LAV_US accedendo al sito ministeriale www.cliclavoro.gov.it.
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.