28 febbraio 2019
È in Rete, nella pagina l’Agenzia informa, una nuova guida delle Entrate dedicata al “sisma bonus”, cioè alle agevolazioni spettanti per l’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Sono previste detrazioni diverse a seconda della zona sismica in cui si trova l’immobile, della tipologia di edificio e del risultato ottenuto con la realizzazione degli interventi.
Benefici anche per chi acquista una casa in un edificio demolito e ricostruito che si trova in una delle zone classificate a “rischio sismico 1”.
LE NUOVE REGOLE SUL “SISMA BONUS”
Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore regole specifiche sulle detrazioni delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure autorizzative sono state attivate a partire dalla stessa
Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti Ires e, dal 2018, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Per gli interventi condominiali, infine, la guida sottolinea la possibilità di cedere il credito spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), e illustra le modalità di cessione. Non è possibile cedere il credito, invece, in favore delle banche, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.
PREMIATI GLI INTERVENTI CHE RIDUCONO IL RISCHIO SISMICO
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, spetta una detrazione del 50%, da calcolare su un ammontare complessivo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno e da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Tuttavia, qualora dalla realizzazione degli interventi si riesca a conseguire una riduzione del rischio sismico dell’immobile, il Fisco premia con percentuali più elevate di detrazione.
Più precisamente:
• 70% delle spese sostenute (75% per i lavori condominiali), se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
• 80% delle spese sostenute (85% per i lavori condominiali), se si passa a due classi di rischio inferiori.
Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va sempre ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
ACQUISTO CASE ANTISISMICHE
Per usufruire della detrazione occorre, anzitutto, che i fabbricati si trovino in una zona classificata a “rischio sismico 1”. La casa acquistata deve far parte di un edificio demolito e ricostruito per ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio, se le norme urbanistiche in vigore la consentono. Infine, è necessario che i lavori siano stati effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che vendono l’immobile entro diciotto mesi dal termine dei lavori.
Al verificarsi di queste condizioni, chi compra può usufruire di una detrazione del 75% del prezzo di acquisto se, con la ricostruzione l’edificio, passa a una classe di rischio inferiore rispetto a quella che aveva in precedenza. Se con la realizzazione degli interventi il rischio sismico si riduce di due classi, la detrazione spetta nella misura dell’85%.
L’agevolazione va ripartita in cinque rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale di detrazione non può superare il limite di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. In luogo della detrazione, è prevista, infine, la possibilità di cedere alle imprese che hanno effettuato i lavori, o ad altri soggetti privati, il credito corrispondente.