Si desidera informare che la legge I° dicembre 2018 n. 132 stabilisce che, entro il 4 marzo 2019, gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti dovranno predisporre un piano di emergenza interno finalizzato al raggiungimento di quattro obiettivi principali:
- controllo e circoscrizione degli eventuali incidenti;
- predisposizione delle misure necessarie per proteggere la salute dell’uomo, dell’ambiente da incidenti rilevanti;
- informazione adeguata dei lavoratori, e dei i servizi di emergenza e delle autorità locali;
- modalità di ripristino dell’eventuale danno ambientale.
Il piano dovrà essere, in seguito, riesaminato ed eventualmente integrato con cadenza almeno triennale.
Le informazioni del piano interno dovranno essere trasmesse alle Prefetture competenti per territorio ( termine peraltro non soggetto a sanzioni ) le quali elaboreranno, sulla base di apposite linee guida Ministeriali di futura pubblicazione, piani di emergenza esterna sulla base delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti. Sulla materia i Ministeri competenti, nel mese di febbraio, hanno pubblicato due distinte circolari esplicative contenenti, in via assolutamente esemplificativa e non esaustiva, una elencazione delle informazioni che il piano deve contenere.