08 febbraio 2019
Come noto, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la sede telematica presso la quale intendono ricevere il flusso dei dati dei modd. 730-4 dei propri dipendenti, tramite il quadro CT della Certificazione Unica ovvero il Mod. CSO. Un aspetto importante nella gestione del flusso dei modd. 730-4 è la comunicazione della variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dello stesso, da effettuare tramite il mod. CSO.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito, con la propria circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, che qualora il sostituto d’imposta non comunichi, tramite il citato Mod. CSO, la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei modd. 730-4, l’intermediario cessato dall’incarico può comunicare, tramite PEC, l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega all’Agenzia delle Entrate che contatta tramite PEC il sostituto d’imposta, invitandolo a presentare la comunicazione di variazione.
Se il sostituto d’imposta cui è stato trasmesso l’invito non ha provveduto ad aggiornare l’indirizzo telematico, l’Agenzia procede alla cancellazione dell’indirizzo dell’intermediario cessato. In tal caso il sostituto, in sede di trasmissione delle C.U. è tenuto a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.