24 gennaio 2019
Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente, nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, tramite modello F24 ed esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, e nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento, con la risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019, è stato istituito il nuovo codice tributo “6897”.
Il credito d’imposta in argomento (articolo 1, commi da 46 a 56, legge 205/2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge 145/2018), riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, come disciplinato dalle disposizioni attuative adottate con il decreto 4 maggio 2018.
In particolare, l’articolo 5, comma 3, del decreto stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione del modello “F24”, il nuovo codice tributo “6897” dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “aaaa”.