02 novembre 2018
Tra le diverse definizioni agevolate contenute nel decreto legge n. 119/2018, quella recata dall’articolo 2 riguarda gli atti del procedimento di accertamento, quindi avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio e accertamenti con adesione. Sono esclusi gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (“voluntary disclosure”). Alla regola generale secondo la quale occorre pagare esclusivamente le imposte, senza sanzioni, interessi e somme accessorie, fa eccezione la regolarizzazione dei debiti relativi alle risorse proprie tradizionali Ue (come i dazi doganali), con riferimento alle quali vanno corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dal nuovo Codice doganale comunitario. Si precisa che gli atti riferiti ad accertamenti con adesione, invece, possono essere perfezionati versando le sole imposte nel termine di venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, cioè non oltre martedì 13 novembre.
Si riportano di seguito in sintesi le regole dettate per i diversi tipi di atti definibili:
Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero
Possono essere oggetto di definizione agevolata, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 24 ottobre 2018. Deve trattarsi di atti non impugnati e ancora impugnabili a quella data. Per perfezionare la procedura, bisogna pagare le somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il prossimo 23 novembre (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). In alternativa, qualora risulti più ampio, è possibile versare nel termine ordinariamente previsto per la proposizione del ricorso (articolo 15, comma 1, Dlgs 218/1997) che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto.
Inviti al contraddittorio relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi, Iva e altre indirette
Sono definibili, se notificati entro il 24 ottobre 2018. Vanno pagate le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018.
Accertamenti con adesione
Possono essere perfezionati gli atti di adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Anche in questo caso, occorre versare le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, decorrente dallo stesso 24 ottobre.
Unica soluzione o venti rate
Tutte le procedure si perfezionano versando le somme dovute in un’unica soluzione o a rate, la prima entro i termini sopra indicati, relativi a ciascuna tipologia di atto che si vuole definire. L’importo da pagare può essere suddiviso in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione, ossia per il versamento di quanto dovuto per la definizione non si possono utilizzare eventuali crediti d’imposta.