24 ottobre 2018
L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi delle misure fiscali agevolative previste, a determinate condizioni, dalla legge di stabilità per il 2016, riportando l’attenzione al principio che le retribuzioni premiali non possono godere del regime più favorevole, se manca il requisito dell’incrementalità.
Con la allegata risoluzione n. 78/E del 19.10.2018, l’Agenzia chiarisce che gli accordi di secondo livello, con i quali vengono istituiti i premi di risultato, devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dalle parti. Al termine di tale periodo deve essere verificato l’esistenza di un incremento di “produttività”, costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Non è pertanto sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento dell’obiettivo individuato, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.