09 ottobre 2018
E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, il disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (DDL 1189/C – Relatori On. Francesco Forciniti e Francesca Businarolo del Gruppo parlamentare M5S).
Tra i principali contenuti:
–Inasprimento della sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA (attualmente fissata da 1 a 5 anni) con le seguenti distinzioni:
- da cinque a sette anni nel caso di condanne fino a due anni
- in perpetuo per condanne superiori ai due anni
Tale aggravamento trova applicazione, tra l’altro, con riferimento alla commissione delle seguenti tipologie di reati: peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 318 e ss), induzione indebita (319-quater c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione internazionale di pubblici agenti (art. 322-bis), traffico di influenze illecite (346-bis c.p.);
-confermata l’attuale sanzione accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA da uno a cinque anni per la commissione, tra l’altro, dei seguenti reati: turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.) associazione mafiosa (416-bis c.p.),usura (art. 644. c.p.), reati ambientali tra cui inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti (artt. 452-bis, 452-quater c.p. e 260 del Dlgs 152/20069) e di sicurezza sul lavoro (art. 437 c.p. sulla riduzione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro);
-“stabilizzazione” degli effetti delle pene accessorie per i reati di corruzione contro la PA: peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, istigazione alla corruzione, corruzione internazionale di pubblici agenti, traffico di influenze illecite. In tali casi, la riabilitazione non esplica effetti sulle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’incapacità a contrattare in perpetuo con la PA. La dichiarazione di estinzione di tali pene può avvenire solo decorsi 12 anni dalla riabilitazione e quando il condannato abbia dato prove effettive e constanti di buona condotta;
-introduzione di una causa di non punibilità – per i reati di corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite,corruzione internazionale di pubblici agenti, turbata libertà degli incanti (art. 353c.p.), turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) – se prima dell’iscrizione della notizia di reato e, comunque entro 6 mesi dalla commissione del fatto, si procede alla denuncia volontaria e si forniscono indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare gli altri responsabili;
-aumento delle pene per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Con tale previsione, il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni (in luogo da uno a sei anni come previsto ora);
-riformulazione della fattispecie del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) – inserito anche tra i reati per i quali è previsto il divieto perpetuo di contrattare con la PA, in caso di condanna superiore ai due anni – con assorbimento nella stessa delle condotte di millantato credito e aggravamento del relativo sistema sanzionatorio;
-disciplina dei fenomeni corruttivi (peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione) di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322-bis). Inserito anche tra i reati per i quali è previsto il divieto perpetuo di contrattare con la PA, in caso di condanna superiore ai due anni;
-introduzione della procedibilità d’ufficio, senza necessità di denuncia da parte della vittima, per i delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 e 2635-bis c.c.);
-inasprimento della durata delle sanzioni interdittive da cinque a dieci anni (in luogo di 1 anno come previsto ora), nel caso di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs 231/2001),in relazione alla commissione dei reati di concussione, induzione indebita e corruzione.Le sanzioni interdittive sono: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
–estensione al contrasto dei reati contro la PA (tra cui: concussione, corruzione, istigazione alla corruzione, induzione indebita, traffico di influenze illecite, corruzione internazionale di pubblici agenti, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente) della disciplina degli agenti sotto copertura che verranno “infiltrati” in contesti in cui si ritiene che si stiano consumando reati.
A tali fini, non diventa punibile l’attività degli agenti di polizia, carabinieri, finanza e antimafia che nel corso di specifiche operazioni di polizia accettano un’offerta o promessa di denaro o altra utilità ovvero “corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali”.
–norme sulla trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche.